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Summary
# Lo schema del rapporto giuridico
Lo schema del rapporto giuridico definisce una relazione tra una situazione giuridica attiva e una corrispondente passiva tra soggetti giuridici [1](#page=1).
### 1.1 Definizione di rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra una determinata situazione giuridica attiva e una corrispondente passiva. Questa relazione intercorre tra due o più soggetti, distinti in parte attiva (titolare della situazione attiva) e parte passiva (titolare della situazione passiva) [1](#page=1).
### 1.2 Elementi del rapporto giuridico
Gli elementi fondamentali che compongono lo schema del rapporto giuridico sono:
#### 1.2.1 Situazioni attive
Le situazioni giuridiche attive conferiscono al titolare un potere o una facoltà di agire o di pretendere un comportamento da altri. Tra queste si annoverano [1](#page=1):
* **Diritto soggettivo:** È la principale situazione giuridica attiva, che riconosce e tutela una posizione di vantaggio per un soggetto in relazione a un bene o a un interesse. Può essere ulteriormente classificato in [1](#page=1):
* **Diritto assoluto:** Può essere fatto valere nei confronti di tutti (erga omnes), come ad esempio il diritto di proprietà [1](#page=1).
* **Diritto relativo:** Può essere fatto valere nei confronti di uno o più soggetti determinati, come ad esempio un diritto di credito [1](#page=1).
* **Diritto potestativo:** È il potere di incidere sulla sfera giuridica altrui modificandola, estinguendola o creandola, senza che l'altra parte possa opporsi, ma solo soggiacere [1](#page=1).
> **Tip:** Il diritto soggettivo è il nucleo centrale del rapporto giuridico, rappresentando la sfera di libertà e potere riconosciuta dall'ordinamento [1](#page=1).
#### 1.2.2 Situazioni passive
Le situazioni giuridiche passive rappresentano un onere, un vincolo o una limitazione per il soggetto su cui gravano. Tra queste troviamo [1](#page=1):
* **Dovere:** È un comportamento imposto a un soggetto per il soddisfacimento di un interesse altrui, implicito nella situazione attiva di un altro. Il dovere è il correlato passivo del diritto soggettivo [1](#page=1).
* **Obbligazione:** È un vincolo giuridico che impone a un soggetto (debitore) di eseguire una prestazione a favore di un altro soggetto (creditore), generalmente di natura patrimoniale [1](#page=1).
* **Soggezione:** È la posizione in cui si trova il soggetto che subisce le conseguenze giuridiche di un diritto potestativo altrui, senza poterlo impedire [1](#page=1).
> **Example:** Se Tizio è proprietario di un terreno (situazione attiva: diritto soggettivo assoluto), il resto della collettività ha il dovere di astenersi dall'invadere la sua proprietà (situazione passiva: dovere). Se Caio deve diecimila euro a Sempronio, Caio si trova in una situazione passiva di obbligazione, mentre Sempronio vanta una situazione attiva di diritto soggettivo relativo (diritto di credito) [1](#page=1).
### 1.3 Relazione tra situazione attiva e passiva
Il rapporto giuridico si configura essenzialmente come una relazione di interdipendenza tra una posizione di potere o di vantaggio (situazione attiva) e una posizione di dovere o di soggezione (situazione passiva). La presenza e la correlazione di queste due dimensioni sono indispensabili per la sua esistenza [1](#page=1).
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# Le vicende dei diritti soggettivi
Le vicende dei diritti soggettivi riguardano le modalità attraverso cui questi si costituiscono, si modificano e si estinguono nel tempo [2](#page=2).
### 2.1 Costituzione dei diritti soggettivi
La costituzione di un diritto soggettivo può avvenire in due modi principali: a titolo originario o a titolo derivativo [2](#page=2).
#### 2.1.1 Costituzione a titolo originario
Si parla di costituzione a titolo originario quando un diritto si costituisce in capo a una persona indipendentemente dal fatto che il precedente titolare glielo trasmetta. Un esempio tipico è l'occupazione di cose che non appartengono a nessuno, con cui un soggetto ne acquista la proprietà [2](#page=2) [3](#page=3).
#### 2.1.2 Costituzione a titolo derivativo
La costituzione a titolo derivativo si verifica quando un soggetto acquista un diritto perché il precedente titolare glielo trasmette. Un esempio classico è il contratto di vendita, con la stipulazione del quale l'acquirente acquista la proprietà del bene venduto e il venditore acquista il diritto al pagamento del prezzo. Anche la successione ereditaria rientra in questa categoria: con la morte di un soggetto e l'accettazione dell'eredità, i beni del defunto diventano di proprietà dei suoi successori [2](#page=2) [3](#page=3).
### 2.2 Modificazione dei diritti soggettivi
I diritti soggettivi possono subire modificazioni. Tra queste si citano l'espropriazione parziale e l'accollo [2](#page=2).
### 2.3 Estinzione dei diritti soggettivi
L'estinzione di un diritto soggettivo può avvenire per diverse ragioni, tra cui la rinuncia del titolare, la soddisfazione dell'interesse sotteso al diritto e il decorso del tempo [2](#page=2).
#### 2.3.1 Rinuncia del titolare
Il titolare di un diritto può decidere di rinunciarvi, determinandone così l'estinzione.
#### 2.3.2 Soddisfazione dell'interesse
Un diritto si estingue quando l'interesse per cui è stato costituito viene pienamente soddisfatto. Ad esempio, nel contratto di vendita, il diritto del venditore al pagamento del prezzo si estingue una volta che l'acquirente ha saldato l'importo dovuto [3](#page=3).
#### 2.3.3 Decorso del tempo
Il decorso del tempo può portare all'estinzione di un diritto. Un esempio è la decadenza del compratore dalla garanzia per vizi della cosa venduta se non denuncia i vizi entro un termine prestabilito dalla scoperta, come otto giorni [3](#page=3).
> **Tip:** La comprensione delle diverse modalità di costituzione, modifica ed estinzione è fondamentale per analizzare la vita giuridica di un diritto soggettivo e le relative implicazioni. Prestare attenzione ai termini perentori, come nel caso della denuncia dei vizi, è cruciale per non perdere i propri diritti.
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# I fatti giuridici e la loro classificazione
La trattazione dei fatti giuridici esplora gli eventi, naturali o umani, cui l'ordinamento giuridico collega determinati effetti, quali la nascita, la modifica o l'estinzione di un diritto soggettivo e della corrispondente situazione giuridica passiva. Questa categoria fondamentale del diritto viene ulteriormente articolata in base alla rilevanza della volontà umana [4](#page=4).
### 3.1 La nozione di fatto giuridico
Un fatto giuridico è definito come un evento, sia esso di origine naturale o un'azione umana, al quale una norma giuridica collega specifici effetti. Tali effetti si concretizzano nella creazione, nella modifica o nell'estinzione di un diritto soggettivo, con la conseguente insorgenza di una situazione giuridica passiva a carico di un altro soggetto [4](#page=4).
### 3.2 Classificazione dei fatti giuridici
La classificazione dei fatti giuridici si basa principalmente sul ruolo della volontà umana riguardo agli effetti che ne derivano. Si distinguono pertanto tre categorie principali:
#### 3.2.1 Fatto giuridico in senso stretto
Il fatto giuridico in senso stretto si riferisce a un evento, sia esso naturale o umano, rispetto al quale la volontà umana non ha alcuna incidenza sulla produzione degli effetti giuridici. In questi casi, la norma collega gli effetti all'evento in sé, indipendentemente da una qualsiasi intenzione delle parti [4](#page=4).
> **Esempio:** Il decorso del tempo, che porta all'estinzione di un diritto per prescrizione, è un fatto giuridico in senso stretto. La volontà umana non può influenzare il verificarsi di tale effetto legato allo scorrere del tempo.
#### 3.2.2 Atto giuridico
L'atto giuridico (in senso lato) comprende un comportamento umano volontario, sul quale la volontarietà del comportamento stesso è un elemento rilevante. Tuttavia, all'interno degli atti giuridici, si opera un'ulteriore distinzione fondamentale [4](#page=4).
##### 3.2.2.1 Atto giuridico in senso stretto
L'atto giuridico in senso stretto si caratterizza per la volontà del comportamento che lo pone in essere, ma non per la volontà degli effetti giuridici che da esso scaturiscono. In sostanza, il soggetto vuole compiere l'azione, ma gli effetti giuridici sono predeterminati dalla legge, indipendentemente dalla sua volontà specifica di produrli [4](#page=4).
> **Esempio:** La costituzione in mora del debitore, mediante una dichiarazione notificata al debitore stesso, è un atto giuridico in senso stretto. Il creditore vuole inviare la notifica (volontà del comportamento), ma gli effetti giuridici della mora (ad esempio, l'inizio della decorrenza degli interessi) sono stabiliti dalla legge, non dalla volontà specifica del creditore di produrre proprio quegli effetti.
##### 3.2.2.2 Negozio giuridico
Il negozio giuridico si distingue per la volontarietà sia del comportamento, sia degli effetti giuridici che si intendono produrre. In questo caso, il soggetto non solo vuole compiere l'atto, ma vuole anche gli specifici effetti giuridici che l'ordinamento ricollega a quel determinato negozio. È la categoria più ampia degli atti giuridici, dove la volontà delle parti gioca un ruolo centrale nella determinazione del contenuto e degli effetti dell'atto [4](#page=4).
> **Esempio:** La compravendita è un tipico negozio giuridico. Le parti non solo manifestano la volontà di scambiare un bene contro un prezzo, ma intendono produrre gli effetti traslativi della proprietà e obbligatori di pagamento.
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# Il negozio giuridico e le sue classificazioni
Il negozio giuridico rappresenta una dichiarazione di volontà volta a produrre determinati effetti giuridici, riconducibili al risultato voluto dai dichiaranti [5](#page=5).
### 4.1 Struttura del negozio giuridico
Il negozio giuridico può essere classificato in base alla sua struttura e alla tipologia di dichiarazioni di volontà coinvolte:
* **Negozio unilaterale**: si perfeziona con la dichiarazione di volontà di una sola parte. Può essere recettizio (la dichiarazione deve pervenire a un destinatario per produrre effetti) o non recettizio [5](#page=5).
* **Negozio bilaterale**: richiede la concordanza di volontà di due parti [5](#page=5).
* **Negozio plurilaterale**: coinvolge la volontà di più di due parti [5](#page=5).
### 4.2 Funzione del negozio giuridico
La funzione del negozio giuridico ne determina la temporalità degli effetti:
* **Negozio *inter vivos***: produce effetti durante la vita delle parti [5](#page=5).
* **Negozio *mortis causa***: è destinato a produrre effetti dopo la morte del suo autore, come nel caso del testamento [5](#page=5).
### 4.3 Oggetto e contenuto del negozio giuridico
L'oggetto del negozio giuridico ne definisce il tipo di interessi tutelati:
* **Negozio a contenuto patrimoniale**: ha ad oggetto beni o diritti di natura economica, come nel contratto [5](#page=5).
* **Negozio a contenuto personale**: riguarda interessi non direttamente patrimoniali, come nel caso del matrimonio [5](#page=5).
### 4.4 Negozi patrimoniali: onerosità e gratuità
I negozi patrimoniali si distinguono ulteriormente in base alla sussistenza di un sacrificio correlativo:
#### 4.4.1 Negozi a titolo oneroso
In un negozio a titolo oneroso, una parte, per acquisire un diritto, un beneficio o un vantaggio, accetta un sacrificio a titolo di corrispettivo. Questo significa che vi è uno scambio di prestazioni economicamente valutabili [6](#page=6).
#### 4.4.2 Negozi a titolo gratuito
In un negozio a titolo gratuito, una parte acquista un vantaggio senza un corrispettivo diretto. È importante distinguere la gratuità dal concetto di liberalità [6](#page=6).
> **Tip:** La liberalità implica un intento spontaneo di arricchire il beneficiario attraverso un'attribuzione patrimoniale, motivata da uno spirito liberale. I negozi a titolo gratuito non necessariamente perseguono questo fine, potendo essere economicamente interessati (ad esempio, un comodato gratuito può essere strumentale a futuri affari) [6](#page=6).
#### 4.4.3 Presunzioni legali di onerosità o gratuità
La legge interviene talvolta per presumere l'onerosità o la gratuità di determinati negozi:
* In alcuni casi, la gratuità è presunta per legge, come nel deposito [7](#page=7).
* In altri casi, la legge presume l'onerosità, come nel mutuo o nel mandato [7](#page=7).
* Vi sono poi negozi che la legge considera essenzialmente gratuiti, in cui la previsione di un corrispettivo ne snaturerebbe la figura contrattuale, come nel comodato [7](#page=7).
> **Tip:** Di regola, l'acquirente a titolo gratuito è protetto meno intensamente rispetto a quello a titolo oneroso. Questo principio riflette la maggiore tutela accordata dall'ordinamento a chi acquista un bene attraverso un sacrificio economico [7](#page=7).
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## Errori comuni da evitare
- Rivedete tutti gli argomenti accuratamente prima degli esami
- Prestate attenzione alle formule e definizioni chiave
- Praticate con gli esempi forniti in ogni sezione
- Non memorizzate senza comprendere i concetti sottostanti
Glossary
| Term | Definition |
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| Rapporto giuridico | Relazione tra una determinata situazione giuridica attiva (come un diritto soggettivo) e una corrispondente situazione giuridica passiva (come un dovere o un'obbligazione). |
| Diritto soggettivo | Potere o facoltà di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico. Può essere assoluto (valido erga omnes) o relativo (nei confronti di soggetti determinati). |
| Diritto potestativo | Diritto che conferisce al suo titolare il potere di produrre modificazioni nella sfera giuridica altrui, a prescindere dal concorso della volontà dell'altra parte (es. recesso). |
| Dovere | Situazione giuridica passiva che impone un determinato comportamento in osservanza di una norma giuridica, al fine di soddisfare l'interesse altrui o generale. |
| Obbligazione | Vincolo giuridico in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore). |
| Soggezione | Situazione giuridica passiva correlata a un diritto potestativo, che comporta l'essere esposti alla modificazione della propria sfera giuridica determinata dalla volontà altrui. |
| Costituzione a titolo originario | Modalità di acquisto di un diritto in cui questo sorge in capo a un soggetto in modo autonomo, senza derivare da un precedente titolare. |
| Costituzione a titolo derivativo | Modalità di acquisto di un diritto in cui il nuovo titolare acquista il diritto per successione dal precedente titolare, con le stesse caratteristiche e limiti del diritto originario. |
| Fatto giuridico | Evento, naturale o umano, al quale l'ordinamento giuridico riconnette la produzione di effetti giuridici (creazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi). |
| Atto giuridico | Comportamento umano volontario cui l'ordinamento collega effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà specifica degli effetti stessi. |
| Negozio giuridico | Dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti, cui l'ordinamento riconnette effetti conformi alla volontà manifestata dai dichiaranti. |
| Atto giuridico in senso stretto | Comportamento umano volontario, dove è rilevante la volontà del comportamento, ma non necessariamente la volontà degli effetti giuridici prodotti. |
| Negozi a titolo oneroso | Negozio giuridico in cui ciascuna parte, per ottenere un vantaggio, subisce un sacrificio o sopporta un correlativo sacrificio economico. |
| Negozi a titolo gratuito | Negozio giuridico in cui un soggetto acquista un vantaggio senza sopportare un correlativo sacrificio economico, come nel caso della donazione. |