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Summary
# Le basi del diritto romano e l'evoluzione giuridica
Il diritto romano costituisce il fondamento dei moderni sistemi giuridici, plasmato da un metodo casistico e dall'evoluzione costante guidata da giuristi e magistrati [1](#page=1).
## 1. Principi fondamentali del diritto romano
### 1.1 Il metodo casistico e la terminologia giuridica
Il patrimonio giuridico attuale affonda le sue radici nel metodo casistico romano, un approccio che partiva dalla risoluzione di casi concreti per elaborare principi generali. La comprensione approfondita del diritto richiede un'attenzione scrupolosa alla terminologia giuridica, poiché molti termini tecnici hanno un significato specifico derivato dal latino e dal diritto romano. Imparare questi tecnicismi è essenziale per una comunicazione chiara ed efficace nell'ambito giuridico [1](#page=1).
### 1.2 Diritto romano e i sistemi giuridici moderni
Il diritto romano è alla base del sistema giuridico di *civil law*, caratterizzato da un approccio a "codici chiusi" dove gli operatori giuridici consultano norme generali e astratte per risolvere casi concreti. Questo si contrappone al sistema di *common law*, tipico dei paesi anglosassoni, che si basa sulla regola del precedente giudiziario, in cui le sentenze delle corti creano diritto caso per caso. Nel diritto romano, la creazione di soluzioni giuridiche spettava a giuristi privati esperti, mentre oggi i magistrati applicano il diritto esistente [1](#page=1).
### 1.3 Il ruolo dei giuristi e dei magistrati
I giuristi romani avevano un ruolo centrale nell'evoluzione del diritto, fornendo pareri e individuando soluzioni per i casi presentati dai privati. I magistrati, come i pretori, svolgevano un ruolo innovatore, accogliendo o rigettando le opinioni dei giuristi e adattando il diritto alle mutevoli esigenze sociali ed economiche. Questo approccio aperto ha permesso al diritto di rimanere fluido e sociale, rispondendo alle esigenze della collettività. Il diritto pretorio, in particolare, è stato un motore di innovazione [1](#page=1) [2](#page=2) [4](#page=4).
> **Tip:** È fondamentale comprendere che i codici civili odierni sono il risultato di secoli di elaborazione giuridica, frutto del pensiero di giuristi e magistrati, con radici che affondano nel III secolo a.C. [1](#page=1).
## 2. L'evoluzione del diritto romano
### 2.1 L'importanza del Corpus Iuris Civilis
L'epoca di Giustiniano (VI secolo d.C.) è cruciale per la conservazione e la sistematizzazione del diritto romano attraverso il *Corpus Iuris Civilis*. Questa raccolta ha costituito la base per lo sviluppo del diritto privato in Europa e per la codificazione moderna [2](#page=2).
### 2.2 La distinzione tra persona e soggetto di diritto
Nel diritto romano, si distingueva tra la figura della "persona" e quella di "soggetto di diritto". Gli schiavi, pur essendo persone dal punto di vista umano, erano considerati oggetti di diritto, posseduti e venduti dai loro proprietari. I soggetti di diritto, invece, sono coloro ai quali l'ordinamento riconosce diritti e doveri. Le donne, inoltre, subivano forti limitazioni giuridiche [3](#page=3).
### 2.3 Capacità giuridica e capacità di agire
Per operare nel mondo giuridico, un soggetto deve possedere due tipi di capacità:
* **Capacità giuridica**: l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri. In linea di principio, i soggetti liberi possedevano capacità giuridica, potendo essere proprietari, ricevere eredità e contrarre obblighi. I minori e i soggetti incapaci di intendere e di volere, così come spesso le donne, erano esclusi o limitati [3](#page=3).
* **Capacità di agire**: l'idoneità a compiere atti giuridicamente rilevanti, come stipulare contratti, sposarsi o costituire diritti reali. L'ordinamento giuridico stabilisce chi possiede questa capacità, tutelando le attività che incidono sulla realtà giuridica [3](#page=3).
### 2.4 Il sistema aperto romano e i criteri di decisione
Il sistema giuridico romano era inizialmente aperto, permettendo ai magistrati una notevole libertà nel definire i principi giuridici. I magistrati, distinguendosi dai giudici privati che emettevano la sentenza dopo l'analisi delle prove, stabilivano il principio di diritto. Questa flessibilità era guidata da criteri quali [4](#page=4):
* **Equità**: il senso di giustizia e l'equilibrio, volto a trattare tutti in modo uguale [4](#page=4).
* **Buona fede**: sia oggettiva (nei contratti) che soggettiva (nell'acquisto di proprietà) [4](#page=4).
* **Vantaggio**: un criterio economico, rilevante nella responsabilità contrattuale [4](#page=4).
L'equità, in particolare, fu un motore di innovazione, permettendo l'introduzione di rimedi contro l'inganno (dolo), la minaccia e l'errore nei contratti, vizi del consenso che rendevano l'accordo non genuino [4](#page=4).
## 3. Le azioni nel diritto romano
### 3.1 Azioni reali e azioni personali
Il diritto romano distingueva tra due tipologie fondamentali di azioni, che hanno influenzato gli istituti privatistici moderni:
* **Azioni reali**: utilizzate quando si sostiene di avere un diritto assoluto su una cosa (diritto di proprietà o diritti reali minori come l'usufrutto o le servitù prediali) nei confronti di tutti (*erga omnes*). La loro caratteristica principale è la pretesa assoluta, che richiede solo l'astensione dei consociati [5](#page=5).
* **Azioni personali**: impiegate quando si contesta con un soggetto specifico che è obbligato nei propri confronti, sia per contratto che per delitto. Queste azioni implicano una pretesa relativa verso un debitore specifico, che è obbligato a dare, fare o prestare qualcosa. Le obbligazioni e i diritti di credito sono l'elaborazione di queste azioni [5](#page=5).
> **Example:** L'azione per il mutuo (*condictio*) esemplifica un'azione personale, con una pretesa specifica da parte di Aulo Agerio verso Numerio Negidio per una somma di denaro [6](#page=6).
## 4. Il negozio giuridico
### 4.1 Definizione e classificazioni
Il **negozio giuridico** è una manifestazione di volontà dei soggetti di diritto, capace di produrre effetti sulla realtà giuridica. Si distingue tra [6](#page=6):
* **Fatti giuridici**: eventi naturali o umani privi di coscienza e volontarietà, ma con rilievo giuridico (es. nascita, morte) [6](#page=6).
* **Atti giuridici**: azioni umane consapevoli e volontarie, volte a produrre effetti giuridici [6](#page=6).
Gli atti giuridici si dividono ulteriormente in:
* **Atti giuridici leciti**: azioni compiute con volontà per produrre effetti giuridici nuovi o modificare la realtà esistente. Il **negozio giuridico** è la tipica espressione di atto lecito, una manifestazione di volontà volta a ottenere un risultato giuridicamente riconosciuto [6](#page=6).
* **Atti giuridici illeciti**: azioni contrarie al diritto [6](#page=6).
Il negozio giuridico può essere classificato in vari modi:
* **Unilaterale, bilaterale, plurilaterale**: a seconda del numero di manifestazioni di volontà coinvolte [6](#page=6) [7](#page=7).
* **Recettizio e non recettizio**: a seconda che la volontà debba giungere a conoscenza del destinatario [7](#page=7).
* ***Inter vivos* e *mortis causa***: a seconda che produca effetti tra vivi o dopo la morte (es. testamento) [7](#page=7).
* **A titolo oneroso e a titolo gratuito**: a seconda che comporti o meno un sacrificio economico [7](#page=7).
* **Astratto e causale**: a seconda della presenza o meno di una causa giustificatrice riconoscibile [7](#page=7).
* **Ad effetti reali e ad effetti obbligatori**: a seconda che costituisca/modifichi/estingua un diritto reale o produca obbligazioni [7](#page=7).
### 4.2 Elementi essenziali e accidentali del negozio giuridico
Gli elementi essenziali, la cui mancanza rende il negozio nullo, sono:
* **Accordo delle parti**: la volontà formata liberamente, seriamente e consapevolmente [7](#page=7) [8](#page=8).
* **Causa**: la giustificazione economico-sociale del negozio [7](#page=7) [8](#page=8).
* **Oggetto**: il bene o il comportamento su cui verte il negozio [8](#page=8).
* **Forma**: quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità [7](#page=7) [8](#page=8).
Gli elementi accidentali sono eventuali e non obbligatori, ma se inseriti dalle parti devono essere rispettati:
* **Condizione**: un avvenimento futuro e incerto a cui è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto. Può essere **sospensiva** (sospende gli effetti) o **risolutiva** (fa cessare gli effetti). Può essere **positiva** o **negativa**, **casuale** (dipende dal caso), **potestativa** (dipende dalla volontà), o **mista**. Le condizioni illecite o impossibili rendono il negozio nullo [8](#page=8) [9](#page=9).
* **Termine**: un evento futuro e certo dal quale decorrono o terminano gli effetti del negozio [10](#page=10).
* **Modo**: impone un'attività per beneficiare degli effetti del contratto (es. donazione con obbligo di curare un giardino) [9](#page=9).
### 4.3 Difetti del negozio giuridico
I difetti possono portare a:
* **Inefficacia**: un negozio valido ma che non produce effetti, o cessa di produrli [10](#page=10).
* **Invalidità**: il negozio non è valido a causa di un difetto grave in uno dei suoi elementi essenziali [10](#page=10).
* **Nullità**: quando manca un elemento essenziale o l'oggetto è illecito o impossibile. Il contratto è considerato inesistente [10](#page=10).
* **Annullabilità**: conseguente a vizi del consenso [10](#page=10).
#### 4.3.1 Vizi del consenso
I vizi del consenso sono:
* **Errore**: un errore di fatto che riguarda il motivo o l'accordo, ma che deve essere essenziale, determinante e scusabile [11](#page=11) [12](#page=12).
* **Violenza**: minaccia morale grave e ingiusta che costringe una parte a stipulare il contratto. La violenza fisica rende nullo il contratto [11](#page=11).
* **Dolo**: un raggiro o un inganno volto a indurre una parte a concludere un negozio che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe concluso a condizioni diverse. Non rientra nel dolo il "dolus bonus", ovvero le normali furberie o vanterie commerciali [11](#page=11).
I vizi del consenso rendono il negozio annullabile e l'annullamento opera retroattivamente [11](#page=11).
### 4.4 Divergenza tra volontà e manifestazione
Può verificarsi una discrasia tra la volontà interiore e la sua manifestazione esterna. Casi importanti includono:
* **Simulazione**: un accordo bilaterale per creare un negozio apparente, che può essere assoluta (si finge un negozio ma non se ne vuole nessuno) o relativa (si finge un negozio ma se ne vuole un altro). L'ordinamento considera valido l'atto effettivamente voluto e nullo quello simulato [12](#page=12).
* **Rappresentanza**: un fenomeno di sostituzione negoziale, in cui un soggetto agisce in nome altrui. Può essere **legale** (imposta dalla legge, es. per i minori) o **volontaria**. La rappresentanza **indiretta** prevede che il rappresentante agisca in nome proprio ma per conto del rappresentato, con l'obbligo di trasferirgli gli effetti del contratto [12](#page=12).
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# I diritti reali e la proprietà
I diritti reali sono diritti sulle cose che conferiscono al titolare un potere assoluto e immediato su di esse, contrapposti ai diritti di credito che richiedono la cooperazione di un altro soggetto.
## 2. I diritti reali e la proprietà
I diritti reali rappresentano una categoria fondamentale del diritto privato, disciplinando i rapporti tra le persone e i beni. L'analisi di questa materia implica la comprensione della classificazione dei beni, delle caratteristiche e dei limiti del diritto di proprietà, nonché delle azioni a sua tutela. Particolare attenzione sarà dedicata all'evoluzione storica di questi concetti, con particolare riferimento al diritto romano.
### 2.1 La nozione di bene e la sua classificazione
In senso giuridico, un bene è definito come una cosa che può formare oggetto di diritto. La classificazione dei beni è eterogenea e si basa su diversi criteri [13](#page=13):
* **Cose in commercio vs. Cose non in commercio**: Le prime sono suscettibili di proprietà privata e altri rapporti giuridici patrimoniali, mentre le seconde appartengono al demanio pubblico (es. spiagge) o sono cose pubbliche (es. acquedotti) [13](#page=13).
* **Cose corporali vs. Cose incorporali**: Le prime hanno una fisicità materiale (es. terreni, schiavi), mentre le seconde sono astratte e rilevano per la loro consistenza giuridica (es. diritti reali, obbligazioni) [13](#page=13).
* **Res mancipi vs. Res nec mancipi**: Distinzione tipica del diritto romano, le *res mancipi* erano cose essenziali per il sostentamento familiare (fondi, schiavi, animali da lavoro) che richiedevano negozi formali per il trasferimento. Le *res nec mancipi* erano le altre cose. Questa distinzione fu abolita da Giustiniano [13](#page=13).
* **Beni immobili vs. Beni mobili**: I beni immobili includono il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi e gli edifici. Tutti gli altri beni sono mobili [13](#page=13).
* **Cose consumabili vs. Cose inconsumabili**: Le prime si distruggono con l'uso (es. denaro, alimenti), le seconde possono essere utilizzate più volte (es. terreni, libri). L'usufrutto, ad esempio, può essere costituito solo su cose inconsumabili [13](#page=13).
* **Cose deteriorabili**: Beni che si possono consumare o meno con l'uso (es. vestiti) [13](#page=13).
* **Cose fungibili vs. Cose infungibili**: Le cose fungibili sono sostituibili con altre dello stesso genere e qualità (es. denaro, farina). Le cose infungibili sono uniche e valgono per la loro specificità (es. opere d'arte) [13](#page=13).
* **Cose divisibili vs. Cose indivisibili**: Le prime possono essere suddivise senza perdere la loro funzione (es. grano), le seconde no [13](#page=13).
* **Beni unitari, complessi e collettivi**: Beni semplici (es. mattone), beni composti (es. casa, nave) e beni collettivi (es. gregge) [14](#page=14).
* **Cose fruttifere vs. Cose non fruttifere**: Le prime producono frutti naturali (es. prodotti agricoli, lana) o civili (es. canoni di locazione) [14](#page=14).
### 2.2 La natura dei diritti reali
I diritti reali sono caratterizzati da:
* **Assolutezza**: Sono validi *erga omnes*, ovvero nei confronti di tutti [14](#page=14).
* **Immediatezza**: Il titolare esercita il suo diritto direttamente sul bene, senza necessità dell'intermediazione di altri soggetti [14](#page=14).
* **Patrimonialità**: Sono diritti economicamente valutabili [14](#page=14).
* **Tipicità**: L'ordinamento giuridico riconosce solo una serie determinata di diritti reali.
Si distinguono due macro-categorie di diritti reali:
* **Diritto pieno ed esclusivo (Proprietà)**: È l'unico diritto reale autonomo e indipendente [14](#page=14).
* **Diritti reali minori o parziari**: Presuppongono l'esistenza di un diritto di proprietà altrui e consistono in facoltà parziali su cosa altrui. Si suddividono ulteriormente in:
* **Diritti di godimento**: Consentono al titolare di ricavarne un vantaggio patrimoniale (es. usufrutto, servitù prediali, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) [14](#page=14).
* **Diritti di garanzia**: Garantiscono l'adempimento di un'obbligazione (es. pegno, ipoteca) [14](#page=14).
È fondamentale distinguere il **diritto di proprietà** (situazione di diritto) dal **possesso** (situazione di fatto). Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Esso si compone di *corpus* (disponibilità materiale della cosa) e *animus* (intenzione di comportarsi come proprietario). La detenzione, invece, è costituita solo dal *corpus* [14](#page=14).
### 2.3 L'evoluzione storica della proprietà nel diritto romano
Nel diritto romano, la nozione unitaria di proprietà si è consolidata solo in epoca giustinianea. Precedentemente, si distinguevano quattro categorie:
* **Proprietà civile o Quiritaria**: Riservata ai cittadini romani [15](#page=15).
* **Proprietà pretoria (o bonitaria)**: Una situazione di fatto tutelata dal pretore come se fosse diritto di proprietà, soprattutto in presenza di buona fede [15](#page=15).
* **Proprietà provinciale**: Riguardante i beni immobili in provincia [15](#page=15).
* **Proprietà peregrina**: Per gli stranieri, con negozi giuridici più snelli (*ius gentium*) [15](#page=15).
### 2.4 Caratteri della proprietà
La proprietà è caratterizzata da:
* **Pienezza ed esclusività**: Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più completo possibile, escludendo ogni altro soggetto dal loro uso e godimento [15](#page=15).
* **Elasticità**: La proprietà si espande automaticamente quando vengono meno i diritti reali minori gravanti sulla cosa [15](#page=15).
* **Autonomia e indipendenza**: La proprietà è un diritto che esiste di per sé [15](#page=15).
* **Perpetuità**: La proprietà non si estingue per il non uso. A differenza dei diritti reali minori, che possono estinguersi per non uso [15](#page=15).
* **Imprescrittibilità**: Non si estingue né in termini sostanziali né processuali, salvo l'istituto dell'usucapione [15](#page=15).
### 2.5 Limiti ed obblighi della proprietà
La proprietà, sebbene piena, è soggetta a limiti e obblighi imposti dall'ordinamento giuridico [13](#page=13).
* **Illimitatezza (storica)**: In epoca romana, si riteneva che la proprietà fondiaria fosse illimitata in senso verticale (dal sottosuolo alle stelle). Tuttavia, la concreta applicazione riconosceva limiti legati all'uso e all'interesse del proprietario. L'art. 840 c.c. estende la proprietà al sottosuolo e allo spazio sovrastante, ma limita l'opposizione del proprietario a quelle attività di terzi che non arrecano un suo interesse ad escluderle [15](#page=15).
* **Forza attrattiva (acquisizione per accessione)**: Il principio per cui tutto ciò che viene costruito o si trova sotto o sopra il suolo accede alla proprietà del suolo stesso. Questo principio è alla base del modo di acquisto della proprietà per accessione [16](#page=16).
* **Natura franca (storica)**: I proprietari non pagavano tasse sulle loro proprietà [16](#page=16).
#### 2.5.1 Limiti legali
I limiti legali alla proprietà includono:
* **Ambitus**: Storicamente, uno spazio tra abitazioni per consentire il passaggio (spazio di 2,5 piedi). L'art. 873 c.c. impone una distanza minima di tre metri tra costruzioni su fondi finitimi [16](#page=16).
* **Limes**: Storicamente, uno spazio di 5 piedi tra fondi per il passaggio di carri e bestiame [16](#page=16).
* **Divieti di sepoltura/cremazione**: I cimiteri non potevano essere costruiti in città [16](#page=16).
* **Taglio di rami sporgenti**: Il vicino può pretendere il taglio di rami o radici che invadono il suo fondo. L'art. 896 c.c. disciplina questa materia [16](#page=16).
* **Raccolta dei frutti**: I frutti caduti sul fondo del vicino appartengono a quest'ultimo, salvo usi locali diversi [16](#page=16).
* **Tignum iunctum**: Storicamente, il proprietario del materiale da costruzione (trave) incorporato in un edificio altrui non poteva più rivendicarlo, ma aveva diritto a un indennizzo. L'art. 935 c.c. regola il caso di costruzioni su suolo proprio con materiali altrui [16](#page=16).
#### 2.5.2 Limiti legati a edifici per pubblico interesse
* **Divieto di demolizione**: Per ragioni di decoro urbano [16](#page=16).
* **Cose appoggiate o lanciate**: Illeciti pretori urbani per prevenire danni a terzi da oggetti sporgenti dai balconi o lanciati. L'art. 2051 c.c. stabilisce la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia [16](#page=16).
#### 2.5.3 Rapporti di vicinato e abuso del diritto
I rapporti di vicinato implicano il divieto di abusare del proprio diritto. L'abuso del diritto consiste nell'uso distorto di una facoltà giuridica, contrario ai doveri di buona fede e correttezza. La Costituzione, con il principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), ha influenzato l'interpretazione dell'esercizio dei diritti. L'art. 833 c.c. vieta atti emulativi, ovvero atti che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Le immissioni (fumo, calore, rumori) sono disciplinate dal criterio della normale tollerabilità [17](#page=17).
### 2.6 Azioni a difesa della proprietà
Le azioni a difesa della proprietà sono volte a tutelare il diritto di proprietà contro turbative o lesioni.
* **Azione di rivendica (azione petitoria)**: Spetta al proprietario che ha perso il possesso della cosa. Mira all'accertamento del diritto di proprietà e alla restituzione della cosa (o del suo controvalore). È la cosiddetta "probatio diabolica" poiché richiede la dimostrazione della legittimità di tutti i trasferimenti della proprietà fino a un acquisto a titolo originario [18](#page=18) [20](#page=20).
* **Azione negatoria**: Spetta al proprietario che, pur avendo il possesso, subisce molestie da chi afferma di avere un diritto reale minore sulla cosa. La finalità è negare l'esistenza di tali diritti e ottenere la cessazione delle turbative [18](#page=18).
* **Azione di denunzia di danno temuto**: Azione esperita dal proprietario che teme un danno grave e prossimo alla sua cosa da un edificio, albero o altra cosa altrui. Mira a ottenere provvedimenti per ovviare al pericolo [18](#page=18).
* **Azione di regolamento dei confini**: Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascun proprietario può chiedere che venga stabilito giudizialmente [18](#page=18).
#### 2.6.1 Azioni a tutela del possesso (azioni possessorie)
Queste azioni tutelano il possesso in quanto situazione di fatto, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà. L'obiettivo è garantire la pace sociale, evitando l'autotutela.
* **Reintegrazione nel possesso**: Chi è stato spogliato del possesso in modo violento o clandestino può chiedere di essere reintegrato nel possesso [19](#page=19).
* **Azione di manutenzione**: Riguarda chi è stato molestato nel possesso di un bene immobile, da almeno un anno, da turbativa o privazione parziale del possesso [19](#page=19).
### 2.7 Il possesso
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si compone di *corpus* (disponibilità materiale) e *animus* (intenzione di comportarsi come proprietario). La detenzione si caratterizza per la presenza del solo *corpus* [14](#page=14) [18](#page=18) [19](#page=19).
Il possesso è tutelato per ragioni di ordine pubblico. Il **possesso civile** richiedeva determinati requisiti (buona fede, giusto titolo, tempo) per poter portare all'usucapione. La **buona fede** consiste nell'ignoranza di ledere un altrui diritto ed è presunta. Il principio del **possesso vale titolo** (art. 1153 c.c.) consente l'acquisto della proprietà di beni mobili da chi non è proprietario, se l'acquirente è in buona fede e sussiste un titolo idoneo [19](#page=19).
Il **possesso naturale** (o detenzione) si ha quando si ha solo il *corpus* e si riconosce la proprietà altrui. I **possessi anomali** includono il credito pignoratizio, il sequestratario e il precarista [19](#page=19).
Il **mutamento della detenzione in possesso** (*interversione del possesso*) richiede un atto esterno e un negozio giuridico idoneo, non basta la sola volontà del detentore. La perdita del possesso avviene per traditio accompagnata dalla dismissione del *corpus* e dell'*animus*, o per morte, abbandono, ecc. [20](#page=20).
### 2.8 Modi di acquisto della proprietà
I modi di acquisto della proprietà sono i negozi o i fatti giuridici attraverso cui un soggetto acquista il diritto di proprietà su un bene. Si distinguono in [20](#page=20):
* **A titolo originario**: La proprietà si costituisce ex novo in capo al soggetto, a prescindere da un precedente proprietario (es. occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, commistione, usucapione, possesso vale titolo) [20](#page=20).
* **A titolo derivativo**: Il diritto di proprietà si trasferisce da un soggetto (dante causa) a un altro (avente causa). L'efficacia del diritto dell'avente causa dipende dalla validità del diritto del dante causa. Sono tipici i contratti e la successione a causa di morte [20](#page=20).
#### 2.8.1 Usucapione
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso continuato, pacifico e pubblico per un determinato periodo di tempo. Richiede i seguenti requisiti [19](#page=19) [21](#page=21):
* **Idoneità della cosa**: Deve essere una cosa in commercio [21](#page=21).
* **Possesso**: Continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, non precario (*nec vi, nec clam, nec precario*) [21](#page=21).
* **Tempo**: Varia a seconda del bene (mobili, immobili) e del periodo storico [21](#page=21).
* **Buona fede**: Presunta e sufficiente che sussista al momento dell'acquisto [21](#page=21).
* **Giusta causa**: Un titolo economico-sociale che giustifichi il possesso [21](#page=21).
L'usucapione ha una funzione di sanatoria dei vizi di acquisti derivativi, definisce i rapporti proprietari e facilita la circolazione dei beni [21](#page=21).
#### 2.8.2 Occupazione
È un modo di acquisto a titolo originario delle **cose mobili che non sono proprietà di alcuno** (*res nullius*), come le cose abbandonate e gli animali selvatici. Si acquista con la materiale acquisizione della cosa [22](#page=22).
#### 2.8.3 Accessione
L'accessione è un modo di acquisto a titolo originario che si verifica quando una cosa accessoria viene incorporata a una cosa principale, di maggior valore economico. Il proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa accessoria [22](#page=22).
* **Accessione da bene immobile a bene immobile**: Fenomeni naturali come alluvioni e avulsioni [22](#page=22).
* **Accessione da cosa mobile a cosa mobile**: Unione di cose (es. saldatura, ricami) [22](#page=22).
* **Accessione da cosa mobile a cosa immobile**: Semina, piantagione, costruzione su suolo altrui. Se si costruisce su suolo altrui con materiali propri, il proprietario del suolo ha diritto di ritenerle pagando un indennizzo. Se si costruisce su suolo altrui con materiali altrui, l'edificio è del proprietario del suolo, che deve pagarne il valore [23](#page=23).
#### 2.8.4 Specificazione
Si ha quando una persona crea una cosa nuova con materia prima altrui, senza averne avuto incarico. La proprietà della cosa nuova spetta all'artefice, che deve indennizzare il proprietario della materia, a meno che il valore della materia non sorpassi notevolmente quello della mano d'opera [24](#page=24).
#### 2.8.5 Confusione e Commistione
* **Confusione**: Mescolanza di liquidi appartenenti a diversi proprietari. Se non separabili, si ha proprietà in comunione [24](#page=24).
* **Commistione**: Unione di sostanze solide in polvere o grani [24](#page=24).
#### 2.8.6 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. La proprietà si acquista con la separazione. I frutti civili si acquistano giorno per giorno [25](#page=25).
#### 2.8.7 Invenzione del tesoro
Si acquista la proprietà di un bene mobile prezioso sepolto da tempo immemorabile, di cui nessuno ricorda il proprietario [25](#page=25).
#### 2.8.8 Modi di acquisto a titolo derivativo
* **Testamento**: Trasferimento della proprietà mediante successione mortis causa [25](#page=25).
* **Contratti**: La consegna (traditio) di beni mobili o immobili, accompagnata dalla volontà di trasferire e acquistare la proprietà e da una giusta causa, trasferisce la proprietà. L'evoluzione storica ha portato a una "spiritualizzazione" della consegna, con figure come la *traditio longa manu*, *traditio simbolica*, *traditio brevi manu* e *costituto possessorio* [25](#page=25) [26](#page=26).
### 2.9 Diritti reali minori di godimento su cosa altrui
Questi diritti comprimono il diritto di proprietà altrui, conferendo facoltà di godimento sul bene.
#### 2.9.1 Servitù prediali
La servitù prediale è un peso imposto su un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario [26](#page=26) [27](#page=27).
* **Caratteri**: Doppia realtà (rapporto tra fondi), vantaggio per il fondo (qualità del fondo), tipicità (sebbene oggi le parti siano più libere nella determinazione). Non esiste servitù su cosa propria [27](#page=27) [28](#page=28).
* **Tipi**:
* **Rustiche**: Per esigenze agricole (passaggio, derivazione d'acqua) [27](#page=27).
* **Urbane**: Per rapporti tra edifici e aree connesse (scarico acque, non sopraelevare) [27](#page=27).
* **Positive**: Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di fare qualcosa sul fondo servente [27](#page=27).
* **Negative**: Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di pretendere un non fare del proprietario del fondo servente [27](#page=27).
* **Modi di costituzione**: Volontaria (contratto, testamento), coattiva, per destinazione del padre di famiglia [28](#page=28).
* **Modi di estinzione**: Perimento del fondo, rinuncia, confusione, non uso ventennale [29](#page=29).
* **Difesa**: Azione confessoria (per accertare l'esistenza della servitù) e azione negatoria (contro chi turbi l'esercizio della servitù) [29](#page=29).
#### 2.9.2 Usufrutto
L'usufrutto è il diritto di usare una cosa altrui, inconsumabile e fruttifera, e di percepirne i frutti, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica e restituirla alla scadenza [29](#page=29).
* **Caratteristiche**: L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa e percepirne i frutti. Deve rispettare la destinazione economica. La durata è limitata, generalmente alla vita dell'usufruttuario. È intrasmissibile [29](#page=29) [30](#page=30).
* **Obblighi**: Pagare le spese di ordinaria manutenzione, restituire la cosa, usare la diligenza del buon padre di famiglia [30](#page=30).
* **Nudo proprietario**: È il proprietario che non gode più della cosa ma conserva la titolarità e il possesso dell'*animus*. Deve sostenere le spese straordinarie [30](#page=30).
* **Modi di costituzione**: Mortis causa (legato), patti e stipulazioni [31](#page=31).
* **Modi di estinzione**: Morte dell'usufruttuario, rinuncia, scadenza del termine, confusione [31](#page=31).
* **Quasi usufrutto**: Riguarda cose consumabili, in cui l'usufruttuario acquista la proprietà previa cauzione [31](#page=31).
#### 2.9.3 Uso
Diritto di usare e consumare una cosa altrui e di percepirne i frutti, ma limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia [31](#page=31).
#### 2.9.4 Abitazione
Diritto di abitare una casa altrui, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia [31](#page=31).
#### 2.9.5 Superficie
Deroga al principio di accessione, consente di costituire un diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui, acquistandone la proprietà separatamente da quella del suolo [31](#page=31).
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# Le obbligazioni e le fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni rappresentano un vincolo giuridico che impone a un soggetto di eseguire una determinata prestazione a favore di un altro, derivante da diverse fonti riconosciute dall'ordinamento giuridico [32](#page=32).
### 3.1 Il concetto di obbligazione
L'obbligazione è definita come un vincolo giuridico in forza del quale si è necessariamente obbligati ad un adempimento verso qualcuno secondo il diritto dello Stato. Storicamente, il termine "obbligazione" (dal latino *ob-ligatio*, legame) derivava da un vincolo fisico-materiale in cui il creditore poteva costringere il debitore con la forza a pagare il debito, sciogliendolo solo dopo l'adempimento (soluzione). Oggi, invece, è un vincolo giuridico, astratto e potenziale. L'essenza dell'obbligazione consiste nel costringere ad adempiere ad una prestazione, che può consistere nel dare, nel fare o nel prestare (essere garanti). Le obbligazioni, o diritti di credito, derivano da azioni personali, ovvero quando si agisce contro qualcuno obbligato in forza di contratto o di delitto (illecito civile) [32](#page=32).
#### 3.1.1 Elementi costitutivi dell'obbligazione
Gli elementi costitutivi dell'obbligazione sono:
* **Debito**: la prestazione che il debitore è obbligato a compiere o eseguire nei confronti del creditore. L'inadempimento del debito provoca la responsabilità [32](#page=32).
* **Responsabilità**: se il debitore non adempie, può essere convenuto in giudizio dal creditore per essere costretto ad adempiere [33](#page=33).
* **Pretesa relativa**: l'obbligazione coinvolge soggetti individuati e la pretesa è coercibile, ovvero può essere fatta valere tramite le azioni personali consentite dall'ordinamento [32](#page=32).
#### 3.1.2 Caratteristiche della prestazione (debito)
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve possedere determinate caratteristiche:
* **Patrimoniale**: deve essere suscettibile di valutazione economica. Tuttavia, deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore [32](#page=32).
* **Personale**: storicamente, debito e responsabilità dovevano fare capo alla stessa persona. Oggi, il contratto, ad esempio, non produce effetti rispetto ai terzi, salvo casi previsti dalla legge [32](#page=32).
* **Possibile**: deve essere possibile almeno al momento in cui sorge l'obbligazione. Se diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue; se l'impossibilità sopravvenuta è dovuta al fatto del debitore, il debito si perpetua e dovrà essere pagato [33](#page=33).
* **Le cita**: la prestazione deve essere lecita. Un'obbligazione a compiere una prestazione illecita è nulla [33](#page=33).
* **Determinata**: deve essere ben chiarita, con estremi precisati negli atti contrattuali o concordata al momento del contratto [33](#page=33).
* **Determinabile**: può rinviare a una determinazione successiva, rimessa a un terzo a cui le parti conferiscono il potere di determinare l'oggetto della prestazione [33](#page=33).
* **Mero arbitrio**: il terzo può decidere senza vincoli (giudizio insindacabile) [33](#page=33).
* **Equo apprezzamento**: la determinazione del terzo è modellata sul parametro del "buon padre di famiglia" ed è impugnabile se non obiettiva [33](#page=33).
#### 3.1.3 Responsabilità del debitore
La responsabilità sorge in caso di inadempimento, ovvero la mancata esecuzione esatta della prestazione. Il debitore è esposto alla procedura esecutiva. Esistono due tipi principali di responsabilità [33](#page=33):
* **Responsabilità contrattuale**: deriva dall'inadempimento di un'obbligazione sorta da contratto [33](#page=33).
* **Responsabilità extracontrattuale**: deriva da un fatto diverso dal contratto, ovvero l'illecito civile. È sanzionata dall'art. 2043 c.c. [33](#page=33).
#### 3.1.4 Criteri di imputazione della responsabilità
La responsabilità mira a imporre all'inadempiente un risarcimento. L'inadempimento può essere dovuto al rifiuto del debitore o all'impossibilità della prestazione [33](#page=33).
* **Impossibilità della prestazione sopravvenuta**: deve essere assoluta e non solo una difficoltà.
* **Non imputabile al debitore**: l'obbligazione si estingue per causa di forza maggiore o caso fortuito. Il rischio grava sul creditore. Eccezione: nel contratto di mutuo, il debitore non si libera né per forza maggiore né per caso fortuito [33](#page=33).
* **Imputabile al debitore**: dipende da un'azione positiva del debitore. L'obbligazione rimane e il debitore dovrà pagare [33](#page=33).
I criteri generali di condotta del debitore includono:
* **Diligenza del buon padre di famiglia**: comportarsi con le dovute cautele [34](#page=34).
* **Buona fede oggettiva**: correttezza nel comportamento nei rapporti commerciali [34](#page=34).
#### 3.1.5 Criteri di valutazione del *factum debitoris*
I tre grandi principi di imputazione della responsabilità sono:
* **Dolo**: l'intenzione del debitore di non adempiere o di provocare il danno dall'inadempimento. Il dolo non può essere escluso nemmeno per accordo tra le parti. La colpa grave è equiparata al dolo [34](#page=34).
* **Colpa**: la mancanza di diligenza, imprudenza o imperizia nel condotta che provoca l'inadempimento [34](#page=34).
* **Custodia tecnica**: storicamente, criterio di responsabilità per chi riceveva una cosa per usarla o compiere una prestazione artigianale. Nel tempo, si è trasformata in responsabilità per colpa [34](#page=34) [40](#page=40).
Altri criteri di responsabilità per inadempimento sono:
* **Caso fortuito**: un evento accidentale e totalmente imprevedibile [34](#page=34).
* **Forza maggiore**: una forza a cui non si può resistere (es. calamità naturali) [34](#page=34).
In questi casi, si è esenti da responsabilità contrattuale, salvo eccezioni (es. mutuo) [34](#page=34).
#### 3.1.6 La mora
La mora indica un ritardo nell'adempimento [35](#page=35).
##### 3.1.6.1 Mora del debitore
Presupposti: ritardo rispetto ai tempi pattuiti, prestazione ancora possibile, interesse del creditore all'esecuzione tardiva. Per costituire in mora, generalmente è necessaria un'intimazione o richiesta scritta da parte del creditore (*interpellatio*), salvo casi specifici previsti dalla legge (es. debito da fatto illecito, dichiarazione scritta di non voler adempiere, scadenza del termine se la prestazione va eseguita al domicilio del creditore) [35](#page=35).
* **Mora *ex re***: si verifica automaticamente dopo una scadenza o per atto illecito [35](#page=35).
* **Mora *ex persona***: richiede un'intimazione o richiesta scritta da parte del creditore [35](#page=35).
Effetti della mora: il debitore diventa responsabile a qualunque titolo (incluso caso fortuito e forza maggiore) e dovrà pagare frutti e interessi dalla costituzione in mora [35](#page=35).
##### 3.1.6.2 Mora del creditore
Si verifica quando il creditore, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere il pagamento offertogli o non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere. In tal caso, il debitore è responsabile solo per dolo, ha diritto a rimborso spese ed è esonerato da frutti e interessi se deposita il denaro [35](#page=35).
#### 3.1.7 Tipologie di obbligazioni
Le obbligazioni possono essere classificate in base all'oggetto della prestazione, alla natura della prestazione, ai soggetti e agli effetti:
##### 3.1.7.1 In base all'oggetto della prestazione
* **Generiche**: l'oggetto è determinato solo nel genere (beni fungibili). Il debitore è sempre responsabile, anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (principio "il genere non perisce mai") [35](#page=35).
* **Specifiche**: l'oggetto è determinato nella sua specificità (cose infungibili) [36](#page=36).
* **Alternative**: prevedono due o più prestazioni. La scelta spetta solitamente al debitore (*ius variandi*). Se la scelta è del creditore, si ha una "concentrazione dell'obbligazione". Se una prestazione diventa impossibile per colpa del debitore, il creditore può scegliere tra la prestazione ancora possibile e la stima in denaro di quella impossibile [36](#page=36).
##### 3.1.7.2 In base alla natura della prestazione
* **Divisibili**: ammettono un adempimento frazionato (es. somma di denaro) [36](#page=36).
* **Indivisibili**: non ammettono adempimento frazionato (es. consegnare un animale, mobili) [36](#page=36).
##### 3.1.7.3 In base ai soggetti (creditore e debitore)
* **Parziarie**: in passato, ogni debitore pagava la sua quota e ogni creditore pretendeva la sua parte. Oggi, di regola, le obbligazioni sono considerate solidali [36](#page=36).
* **Solidali**: più debitori sono obbligati per la totalità della prestazione (solidali passive), o più creditori hanno diritto alla prestazione per intero (solidali attive). L'adempimento di uno libera gli altri [36](#page=36).
* **Solidali elettive**: il creditore sceglie chi dei debitori debba pagare l'intera prestazione. Il debitore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri [36](#page=36).
* **Solidali cumulative**: la vittima può pretendere da ogni offensore il pagamento dell'intero. Il pagamento a uno dei concreditori non libera il debitore verso gli altri [37](#page=37).
##### 3.1.7.4 In base agli effetti
* **Civili**: obbligazione perfetta per debito e responsabilità [37](#page=37).
* **Naturali**: presentano il debito, ma manca la responsabilità coercibile. Chi le ha poste in essere e ha pagato spontaneamente, non può chiedere la restituzione (salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace) [37](#page=37).
### 3.2 Le fonti delle obbligazioni
Le fonti delle obbligazioni sono i fatti a cui l'ordinamento collega il sorgere delle obbligazioni. Storicamente, Gaio le classificava in contratto e delitto (illecito civile). Giustiniano ampliò questa classificazione in contratto, illecito civile, quasi da contratto e quasi da illecito civile [37](#page=37) [38](#page=38).
L'attuale ordinamento italiano, all'art. 1173 c.c., stabilisce che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [38](#page=38).
#### 3.2.1 Il contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [38](#page=38).
* **Contratto reale**: oltre al consenso, è necessaria la consegna della cosa (es. mutuo, deposito, pegno) [38](#page=38).
* **Contratto consensuale**: è sufficiente il consenso (es. compravendita, locazione, mandato) [38](#page=38).
* **Contratto verbale**: basta la parola [38](#page=38).
* **Contratto letterale**: richiede la forma scritta [38](#page=38).
La **tipicità contrattuale** si distingue in:
* **Tipicità forte**: i contratti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento avevano una causa tipica e una forma specifica [38](#page=38).
* **Tipicità debole**: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, dando vita a contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela [38](#page=38).
#### 3.2.1.1 Tipi di contratto
I contratti si dividono in base agli obblighi che sorgono:
* **Contratto unilaterale**: l'obbligo sorge in capo a una sola parte (es. mutuo) [39](#page=39).
* **Contratto bilaterale**: sorgono obblighi in capo a entrambe le parti (sinallagmatico, a prestazioni corrispettive) (es. compravendita, locazione) [39](#page=39).
* **Bilaterali imperfetti**: sorgono obblighi in capo a una parte, ma in capo all'altra solo se si verificano determinate circostanze (es. comodato) [39](#page=39).
* **Contratto plurilaterale**: sorgono obblighi in capo a tutte le parti (es. società) [39](#page=39).
Si dividono anche in base a come si perfezionano:
* **Contratto reale**: richiede la consegna della cosa per il perfezionamento [39](#page=39).
* **Contratto verbale**: richiede la parola [39](#page=39).
* **Contratto letterale**: richiede la redazione per iscritto [39](#page=39).
* **Contratto consensuale**: basta il mero consenso [39](#page=39).
##### 3.2.1.1.1 Il contratto reale
* **Mutuo**: contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, che l'altra si obbliga a restituire in altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuatario ne acquista la proprietà (prestito di consumo). Se non diversamente pattuito, si applica la responsabilità massima, anche per caso fortuito o forza maggiore [39](#page=39).
* **Comodato**: contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa inconsumabile, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È un prestito d'uso, essenzialmente gratuito. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con diligenza e non può servirsene se non per l'uso pattuito. Se il comodatario usa la cosa per un uso diverso, è responsabile anche per causa a lui non imputabile. È un contratto bilaterale imperfetto [40](#page=40).
* **Deposito**: contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. La causa del deposito è la custodia. Di regola è a titolo gratuito. È un contratto bilaterale imperfetto. La responsabilità per inadempimento del depositario è solo per dolo (livello più basso di responsabilità) [41](#page=41).
* **Deposito irregolare (bancario)**: la banca acquista la proprietà del denaro depositato e può usarlo, ma è tenuta a restituire al cliente una somma uguale [41](#page=41).
##### 3.2.1.1.2 Contratti consensuali
Sono quelli per cui è sufficiente il mero consenso delle parti. Il **principio consensualistico** stabilisce che, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, la proprietà o il diritto si trasmettono per effetto del solo consenso delle parti legittimamente manifestato [41](#page=41).
* **Compravendita**: contratto consensuale che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa, farne acquistare la proprietà e garantirne dall'evizione e dai vizi. I rischi contrattuali gravano sul compratore [42](#page=42).
* **Caparra**: versamento come prova della conclusione del contratto [42](#page=42).
* **Vendita di cose future**: acquisto della proprietà quando la cosa viene ad esistenza [42](#page=42).
* **Contratto aleatorio**: le parti accettano il rischio di un evento futuro e incerto (es. acquisto del pescato della notte) [42](#page=42).
* **Locazione**: contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo [43](#page=43).
* **Locazione di cosa**: il locatore mette a disposizione una cosa inconsumabile per un uso e tempo stabilito [44](#page=44).
* **Locazione di opera**: lavori autonomi (es. appalto) [44](#page=44).
* **Locazione di attività lavorativa**: lavori subordinati [44](#page=44).
* **Mandato**: contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Di regola è a titolo gratuito [44](#page=44).
* **Società**: contratto con cui due o più soggetti, in vista della realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune, si obbligano a conferire beni o energie e a ripartire utili e perdite. È privo di personalità giuridica [46](#page=46).
#### 3.2.2 Le obbligazioni derivanti da atto lecito non contrattuale
Queste sono figure che, pur essendo lecite e prive di un accordo contrattuale, generano obbligazioni [48](#page=48).
* **Pagamento d'indebito**: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripeterlo [48](#page=48).
* **Indebito oggettivo**: si effettua un pagamento non dovuto [48](#page=48).
* **Indebito soggettivo**: il debitore paga a persona sbagliata credendosi debitore [48](#page=48).
Questi si basano sul divieto dell'ingiustificato arricchimento [48](#page=48).
* **Gestione di affari altrui**: chi, senza esservi obbligato, assume la gestione di un affare altrui è tenuto a continuarla finché l'interessato non possa provvedervi da sé. Il gestore ha diritto al rimborso delle spese [45](#page=45).
#### 3.2.3 Le obbligazioni derivanti da atto illecito civile
L'illecito civile (storicamente delitti) è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligando chi lo ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 c.c.). La **responsabilità extracontrattuale** (o aquiliana) deriva dall'antica "Legge aquilia". Il danno ingiusto è quello recato senza causa di giustificazione. La responsabilità sorge per dolo (volontà di arrecare danno) o colpa (negligenza, imprudenza). Il diritto richiede il nesso causale tra fatto e danno. Il danno extracontrattuale comprende il danno emergente (perdita effettiva) e il lucro cessante (mancato guadagno futuro) [48](#page=48) [49](#page=49).
### 3.3 I modi di estinzione delle obbligazioni
Le obbligazioni si estinguono principalmente con l'adempimento. Altri modi di estinzione sono [49](#page=49):
* **Adempimento**: esecuzione esatta della prestazione dovuta. Se il creditore accetta una prestazione diversa (*aliud pro alio*), l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, previo consenso del creditore [49](#page=49).
* **Novazione**: sostituzione di un'obbligazione esistente con una nuova obbligazione [50](#page=50).
* **Novazione oggettiva**: cambia l'oggetto o il titolo dell'obbligazione [51](#page=51).
* **Novazione soggettiva**: cambia il creditore (cessione del credito, delegazione attiva) o il debitore (cessione del debito, delegazione passiva, espromissione, accollo novativo) [51](#page=51).
* **Remissione del debito**: dichiarazione del creditore di rimettere il debito, che estingue l'obbligazione [50](#page=50).
* **Compensazione**: quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [50](#page=50).
* **Confusione**: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue [50](#page=50).
* **Impossibilità oggettiva sopravvenuta per cause non imputabili al debitore**: quando la prestazione diventa oggettivamente impossibile per cause non dipendenti dal debitore [50](#page=50).
* **Transazione**: accordo tra le parti con reciproche concessioni per evitare o abbreviare un processo [50](#page=50).
* **Recesso unilaterale**: rinuncia o disaccordo di uno dei soggetti coinvolti (es. nelle società o nel mandato) [50](#page=50).
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## Errori comuni da evitare
- Rivedete tutti gli argomenti accuratamente prima degli esami
- Prestate attenzione alle formule e definizioni chiave
- Praticate con gli esempi forniti in ogni sezione
- Non memorizzate senza comprendere i concetti sottostanti
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Termine | Definizione |
| **Diritti Reali** | Diritti sulle cose che uno può vantare in merito alle cose stesse, riconosciuti e tutelati dallo Stato, contrapposti ai doveri imposti. Esempi includono il diritto di proprietà. |
| **Obbligazioni** | Relazioni giuridiche tra due o più parti, in cui una parte (il debitore) si impegna a compiere una prestazione (dare, fare o non fare) a favore dell'altra parte (il creditore). I contratti sono una fonte comune di obbligazioni. |
| **Metodo Casistico** | Un approccio alla creazione e all'applicazione del diritto basato sulla risoluzione di casi concreti. Il diritto si sviluppa attraverso le decisioni dei giudici o le opinioni dei giuristi che affrontano specifici problemi legali. |
| **Civil Law** | Un sistema giuridico basato su codici scritti e leggi generali e astratte. Il diritto è principalmente creato dai legislatori e applicato dai giudici, che non sono vincolati dai precedenti. |
| **Common Law** | Un sistema giuridico basato sulla giurisprudenza e sulla regola del precedente giudiziario (stare decisis). Il diritto viene creato principalmente dalle decisioni delle corti. |
| **Giurista** | Un esperto di diritto, che possiede un sapere giuridico e il cui compito era individuare soluzioni giuridiche per i casi concreti nel diritto romano, spesso fornendo consulenza ai privati. |
| **Magistrato** | Nel diritto romano, figura con un ruolo attivo nella creazione e nell'evoluzione del diritto, in particolare il pretore, che amministrava la giustizia e formulava principi giuridici attraverso le sue sentenze (diritto pretorio). Oggi i magistrati applicano la legge. |
| **Corpus Iuris Civilis** | Una fondamentale raccolta di leggi e costituzioni imperiali promossa dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C., che racchiude tutto il diritto civile dell'epoca e ha avuto un'enorme influenza sul diritto privato successivo. |
| **Diritto Pretorio** | L'insieme dei principi giuridici formulati dai pretori nell'antica Roma, che integrò e modificò il diritto civile esistente per rispondere alle nuove esigenze sociali ed economiche. Fu un motore innovatore del diritto. |
| **Dodici Tavole** | Il primo insieme di norme giuridiche scritte nell'antica Roma, risalente al V secolo a.C., che costituì il fondamento del diritto romano arcaico e della civitas. |
| **Persone** | Nel diritto romano, il termine "persona" indicava un essere umano. Tuttavia, la distinzione tra persona e soggetto di diritto era cruciale: gli schiavi erano persone ma non soggetti di diritto. |
| **Soggetto di Diritto** | Chiunque venga riconosciuto dall'ordinamento giuridico come titolare di diritti e doveri. Nel diritto romano, gli schiavi, pur essendo persone, non erano soggetti di diritto, essendo considerati "cose". |
| **Capacità Giuridica** | L'attitudine di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri giuridici. Nel diritto romano, era posseduta da persone libere, ma poteva essere limitata per donne e minori. Oggi è un diritto universale dei nati. |
| **Capacità di Agire** | L'idoneità di un soggetto a compiere atti giuridicamente rilevanti che producono effetti giuridici. Richiede la capacità di intendere e di volere e la piena libertà del consenso. |
| **Vizi del Consenso** | Fattori che alterano la libera formazione della volontà di un contraente, rendendo il contratto annullabile. Comprendono l'errore, la violenza (morale) e il dolo. |
| **Dolo** | Un raggiro o un inganno volto a indurre una parte a concludere un negozio giuridico che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse. Costituisce un vizio del consenso. |
| **Violenza Morale** | Minaccia di un male ingiusto e notevole che costringe una persona a compiere un negozio giuridico contro la propria volontà. È causa di annullabilità del contratto. |
| **Errore** | Una falsa rappresentazione della realtà che cade su un elemento essenziale del negozio giuridico e che, se essenziale e riconoscibile dall'altra parte, può renderlo annullabile. L'ignoranza del diritto, tuttavia, non scusa. |
| **Negozio Giuridico** | Una manifestazione di volontà dei soggetti di diritto capace di produrre effetti sulla realtà giuridica. Può essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale e può avere effetti inter vivos o mortis causa. |
| **Fatti Giuridici** | Eventi naturali o umani che si verificano indipendentemente dalla coscienza e volontarietà dell'uomo, ma che producono effetti giuridici (es. nascita, morte, incrementi fluviali). |
| **Atti Giuridici** | Eventi derivanti dall'azione umana consapevole e volontaria, che producono effetti giuridici. Possono essere leciti (negozi giuridici) o illeciti. |
| **Atto Giuridico Lecito** | Un'azione umana volontaria e consapevole che produce effetti giuridici riconosciuti dall'ordinamento, compiuta nel rispetto delle norme. Il negozio giuridico ne è la tipica espressione. |
| **Negozio Giuridico Unilaterale** | Negozio giuridico in cui la manifestazione di volontà proviene da un solo soggetto di diritto. L'esempio classico è il testamento. |
| **Negozio Giuridico Bilaterale** | Negozio giuridico che richiede la manifestazione di volontà di due centri d'interesse o parti. I contratti bilaterali sono un esempio comune. |
| **Negozio Giuridico Plurilaterale** | Negozio giuridico che coinvolge più di due parti. Un esempio è il contratto di società. |
| **Negozio Giuridico Recettizio** | Negozio giuridico i cui effetti si producono solo quando la sua manifestazione di volontà giunge a conoscenza del destinatario. La proposta contrattuale ne è un esempio. |
| **Negozio Giuridico Non Recettizio** | Negozio giuridico i cui effetti si producono indipendentemente dal fatto che la manifestazione di volontà sia pervenuta al destinatario. |
| **Negozio Giuridico Inter Vivos** | Negozio giuridico destinato a produrre effetti giuridici tra persone viventi. |
| **Negozio Giuridico Mortis Causa** | Negozio giuridico i cui effetti si producono dopo la morte del suo autore. Il testamento ne è un esempio principale. |
| **Negozio Giuridico a Titolo Oneroso** | Negozio giuridico che comporta un sacrificio economico per almeno una delle parti. La compravendita è un esempio tipico. |
| **Negozio Giuridico a Titolo Gratuito** | Negozio giuridico in cui una parte non riceve un corrispettivo economico per il suo sacrificio. Il comodato d'uso ne è un esempio. |
| **Negozio Giuridico Astratto** | Negozio giuridico la cui validità ed efficacia non dipendono necessariamente dalla sussistenza di una causa specifica, ma sono riconducibili alla mera volontà delle parti. |
| **Negozio Giuridico Causale** | Negozio giuridico la cui validità ed efficacia sono strettamente legate alla sussistenza di una causa lecita e socialmente giustificata. |
| **Negozio Giuridico Effetto Reale** | Negozio giuridico volto a produrre come effetto la costituzione, la modifica o l'estinzione di un diritto reale. |
| **Negozio Giuridico Effetto Obbligatorio** | Negozio giuridico che produce l'insorgere di obbligazioni e diritti di credito tra le parti. |
| **Elementi Essenziali del Negozio Giuridico** | Requisiti indispensabili affinché un negozio giuridico sia valido. Includono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma (quando prescritta dalla legge). La loro mancanza rende il negozio nullo. |
| **Accordo delle Parti** | Il consenso reciproco e coordinato tra le parti su tutti gli elementi essenziali del negozio giuridico. Costituisce il fondamento di ogni contratto. |
| **Causa** | La giustificazione economico-sociale o la funzione che l'ordinamento giuridico riconosce a un negozio. È la ragione per cui il negozio è lecito e produce effetti. |
| **Oggetto** | La prestazione o il bene su cui verte il negozio giuridico. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. |
| **Forma** | Il modo in cui la volontà negoziale viene manifestata. Talvolta è prescritta dalla legge a pena di nullità per garantire certezza e pubblicità. |
| **Elementi Accidentali del Negozio Giuridico** | Elementi che le parti possono liberamente inserire nel negozio per modularne gli effetti, senza che la loro assenza ne comprometta la validità. Sono la condizione, il termine e il modo. |
| **Condizione** | Un avvenimento futuro e incerto a cui le parti subordinano l'efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico. Può essere sospensiva o risolutiva. |
| **Condizione Sospensiva** | Condizione che, al suo verificarsi, fa decorrere gli effetti del negozio giuridico (il negozio non produce effetti finché non si avvera). |
| **Condizione Risolutiva** | Condizione che, al suo verificarsi, fa cessare gli effetti del negozio giuridico (il negozio è immediatamente efficace ma i suoi effetti si estinguono se la condizione si avvera). |
| **Termine** | Un evento futuro ma certo, dal quale iniziano a decorrere o si estinguono gli effetti di un negozio giuridico. Può essere iniziale (sospensivo) o finale (risolutivo). |
| **Modo (o Onere)** | Una clausola accessoria che grava su un negozio a titolo gratuito, imponendo al beneficiario un determinato comportamento o prestazione. |
| **Inefficacia** | Stato di un negozio giuridico valido che non produce effetti, temporaneamente o definitivamente, per cause previste dalla legge o per volontà delle parti. |
| **Invalidità** | Difetto del negozio giuridico che ne compromette la validità, rendendolo nullo o annullabile fin dall'origine. |
| **Nullità** | La forma più grave di invalidità, che rende il negozio giuridico inesistente fin dall'inizio, privo di qualsiasi effetto giuridico. Deriva dalla mancanza di un elemento essenziale o dall'illiceità. |
| **Annullabilità** | Forma di invalidità meno grave della nullità, che rende il negozio giuridico provvisoriamente efficace ma impugnabile da una delle parti, solitamente a causa di vizi del consenso o incapacità. |
| **Rescindibilità** | Forma di invalidità che consente di sciogliere un contratto viziato da sproporzione tra le prestazioni, dovuta allo stato di bisogno di una parte e all'approfittamento dell'altra. |
| **Simulazione** | Fenomeno per cui le parti dichiarano di volere un certo negozio giuridico (simulato) ma in realtà ne vogliono uno diverso (dissimulato) o nessuno negozio. Può essere assoluta o relativa. |
| **Rappresentanza** | Fenomeno giuridico per cui un soggetto (il rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato), producendo effetti nella sfera giuridica di quest'ultimo. |
| **Mandato** | Un contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante). |
| **Direzione (della rappresentanza)** | La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, e gli effetti ricadono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. |
| **Indirezione (della rappresentanza)** | La rappresentanza è indiretta quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto del rappresentato. Gli effetti del contratto ricadono prima nella sfera del rappresentante, che poi deve trasferirli al rappresentato. |
| Beni | In senso giuridico, sono le cose che possono formare oggetto di diritti. Non tutte le cose materiali o immateriali possono essere considerate beni in senso giuridico, poiché devono essere suscettibili di appropriazione e di costituire l'oggetto di un rapporto giuridico patrimoniale. |
| Beni Corporali | Sono beni che possiedono una fisicità materiale, ovvero che possono essere percepiti con i sensi e toccati. Esempi includono fondi, schiavi (nel diritto romano), oro e immobili. La loro natura materiale permette la loro trasmissione attraverso atti come la consegna. |
| Beni Incorporali | Si riferiscono a entità astratte che non hanno una fisicità materiale ma rilevano per la loro consistenza giuridica. Esempi tipici sono i diritti, come i diritti reali e le obbligazioni. Non possono essere toccati ma sono oggetto di diritti e doveri. |
| Beni Consumabili | Sono beni che si distruggono giuridicamente con il primo utilizzo o che si esauriscono al momento del loro consumo. Esempi classici sono il denaro, gli alimenti e il vino. Non possono essere utilizzati una seconda volta nella loro essenza. |
| Beni Fungibili | Sono beni che possono essere sostituiti con altri beni dello stesso genere e qualità, in quanto determinabili per peso, numero o misura. Esempi includono la farina, lo zucchero, l'olio e il denaro. La loro fungibilità li rende adatti a contratti come il mutuo. |
| Beni Infungibili | Si tratta di beni che non possono essere sostituiti con altri equivalenti a causa della loro specificità e unicità. Opere d'arte, schiavi (nel diritto romano) e cavalli specifici rientrano in questa categoria. Il loro valore risiede nelle loro caratteristiche individuali. |
| Beni Immobili | In base alla definizione del codice civile italiano, sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi e gli edifici. Tutti gli altri beni sono considerati mobili. Questa distinzione ha rilevanza per diverse questioni giuridiche. |
| Beni Mobili | Sono considerati mobili tutti i beni che non rientrano nella definizione di beni immobili, quindi sono generalmente cose amovibili e trasportabili, come animali e oggetti inanimati. La distinzione tra mobili e immobili è presente fin dalle antiche leggi romane. |
| Beni Non in Commercio | Rappresentano beni che non sono suscettibili di proprietà privata o di altri rapporti giuridici patrimoniali. Tradizionalmente includevano beni del demanio pubblico, come spiagge, mare, e cose pubbliche come acquedotti e strade. |
| Beni in Commercio | Sono beni che possono formare oggetto di proprietà privata e di altre tipologie di rapporti giuridici patrimoniali. La loro commerciabilità li rende idonei a trasferimenti come la vendita, la locazione e il mutuo. |
| Beni Fruttiferi | Sono beni che producono frutti, sia naturali (come prodotti botanici, lana, latte) sia civili (come i redditi derivanti da locazione). L'articolo 820 del Codice Civile italiano include entrambe le categorie di frutti. |
| Beni Accessori | Si tratta di cose che sono destinate a servire o ad ornare una cosa principale, stabilendo un rapporto di servizio o ornamentale con essa. Ad esempio, gli strumenti agricoli sono accessori di un fondo. La cosa accessoria tende a seguire le sorti giuridiche della cosa principale. |
| Diritto Reale | È un diritto sulle cose che conferisce al titolare un potere immediato e assoluto su un bene. Tali diritti sono opponibili erga omnes, ovvero nei confronti di chiunque, e garantiscono al titolare la possibilità di escludere gli altri dal godimento della cosa. |
| Proprietà Civile (o Quiritaria) | Rappresenta l'unico diritto reale pieno, autonomo e indipendente, caratterizzato dalla pienezza (godere e disporre) e dall'esclusività del godimento. Il proprietario ha il diritto di esercitare il suo potere sulla cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. |
| Diritti Reali Minori (o Parziari) | Sono diritti che presuppongono l'esistenza di un diritto di proprietà su una cosa e ne costituiscono una limitazione parziale. Non sono autonomi e indipendenti, ma dipendono dal diritto di proprietà principale. Si dividono in diritti di godimento e diritti di garanzia. |
| Diritti Reali di Godimento | Consentono al loro titolare di trarre un vantaggio patrimoniale dall'uso o dal godimento di un bene altrui. Esempi includono l'usufrutto, le servitù prediali, l'uso, l'abitazione, la superficie e l'enfiteusi. |
| Diritti Reali di Garanzia | Hanno la funzione di garantire l'adempimento di un'obbligazione, fornendo al creditore una sicurezza patrimoniale. I principali esempi sono il pegno e l'ipoteca. Non conferiscono direttamente un vantaggio patrimoniale, ma una garanzia. |
| Possesso | È una situazione di fatto che consiste nel potere materiale sulla cosa, manifestato attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Il possesso si compone di due elementi: il *corpus* (disponibilità materiale) e l'*animus* (intenzione di comportarsi come proprietario). |
| Detenzione | È una situazione di fatto che si limita alla disponibilità materiale della cosa (*corpus*), ma manca l'*animus possidendi* (l'intenzione di comportarsi come proprietario). Il detentore riconosce che la disponibilità della cosa deriva da un titolo altrui (ad esempio, un inquilino in affitto). |
| Elasticità | Caratteristica della proprietà che permette al diritto di espandersi o contrarsi in base alla presenza o all'estinzione di diritti reali minori. Quando un diritto minore si estingue, il diritto di proprietà si riespande automaticamente per coprire nuovamente l'intera facoltà di godimento. |
| Perpetuità | È una caratteristica fondamentale del diritto di proprietà, che indica la sua esistenza continua e non soggetta a limiti temporali. La proprietà non si estingue per il semplice non uso, a differenza di alcuni diritti reali minori. |
| Imprescrittibilità | La proprietà è imprescrittibile sia in termini sostanziali (non si perde per non uso, salvo l'eccezione dell'usucapione) sia in termini processuali (l'azione a difesa della proprietà non ha un termine di prescrizione). |
| Illimitatezza (della proprietà fondiaria) | Storicamente, si riteneva che la proprietà fondiaria avesse un'estensione illimitata in senso verticale, dal sottosuolo allo spazio aereo sovrastante. Tuttavia, tale illimitatezza viene concretamente limitata da norme che tutelano gli interessi dei vicini e dall'uso effettivo del proprietario. |
| Forza Attrattiva (o Valenza Assorbente) | Principio per cui tutto ciò che viene costruito o incorporato sopra o sotto il suolo accede alla proprietà del suolo stesso. Questo è alla base del modo di acquisto della proprietà denominato accessione. |
| Ambitus | Antica limitazione legale della proprietà, in particolare negli agglomerati urbani, che imponeva uno spazio libero tra le abitazioni per consentire il passaggio e l'isolamento. Tale limite prevedeva una distanza minima tra le costruzioni vicine. |
| Limes | Antica limitazione legale della proprietà che stabiliva uno spazio di confine tra fondi agricoli. Questo spazio era considerato *res sancta* e serviva per permettere il passaggio di carri e bestiame tra i terreni. |
| Taglio di Rami Sporgenti | Diritto del proprietario del fondo invaso dai rami dell'albero del vicino di pretenderne il taglio o di tagliarli autonomamente, entro determinati limiti, per evitare molestie e danni. |
| Tignum Iunctum | Principio del diritto romano secondo cui i materiali edilizi incorporati in un'opera altrui, se non separabili senza danno, diventano di proprietà del costruttore, il quale deve indennizzare il proprietario dei materiali. |
| Immissioni | Attività che comportano l'immissione di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti o simili propagazioni da un fondo al fondo del vicino. La loro tollerabilità è valutata caso per caso secondo il criterio della normale tollerabilità. |
| Atti Emulativi | Atti compiuti dal proprietario che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri, senza apportare alcun vantaggio al compimento dell'atto stesso. Sono considerati un abuso del diritto. |
| Azioni di Rivendica | Azioni legali a difesa della proprietà, utilizzate dal proprietario che ha perso il possesso della cosa per ottenere l'accertamento del suo diritto e la restituzione del bene. Sono anche note come azioni petitorie. |
| Azione Negatoria | Azione legale esperita dal proprietario che ha il possesso della cosa ma è disturbato da terzi che affermano di avere un diritto reale minore sulla stessa. Mira a ottenere l'accertamento della pienezza del proprio diritto e la cessazione delle turbative. |
| Cauzione di Danno Temuto | Azione giudiziaria che consente al proprietario, titolare di altro diritto reale o possessore di richiedere un provvedimento per ovviare a un pericolo imminente di danno grave e prossimo derivante da un edificio, albero o altra cosa. |
| Regolamento dei Confini | Azione giudiziaria esperita quando il confine tra due fondi confinanti è incerto. Il giudice stabilisce il confine basandosi sulle prove disponibili, inclusi i registri catastali. |
| Azioni Possessorie | Azioni legali che tutelano le situazioni di possesso, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà. Sono volte a reintegrare o mantenere il possesso da turbative o spogli. |
| Usus Acquisitivo (Usucapione) | Modo di acquisto della proprietà basato sul possesso continuato, pacifico e pubblico della cosa per un determinato periodo di tempo. Permette di "prendere" la proprietà attraverso il possesso prolungato. |
| Possesso Civile | Forma di possesso che, se unito ad altri requisiti come la buona fede e un titolo idoneo, può portare all'usucapione. Richiede la disponibilità materiale e l'intenzione di possedere come proprietario. |
| Possesso Vale Titolo | Principio per cui chi acquista beni mobili da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà se è in buona fede al momento della consegna e sussiste un titolo idoneo al trasferimento. |
| Possesso di Buona Fede | Si ha quando il possessore ignora di ledere un diritto altrui. La buona fede è presunta e basta che sussista al momento dell'acquisto. Non è ammessa se l'ignoranza deriva da colpa grave. |
| Possesso Naturale (o Detenzione) | Si ha quando si possiede solo la disponibilità materiale della cosa (*corpus*), ma manca l'*animus possidendi*. Il detentore non può agire per le turbative e deve rivolgersi al suo dante causa. |
| Possesso Anomalo | Situazione che si colloca tra la detenzione e il possesso pieno, caratterizzata dalla disponibilità materiale della cosa per ragioni diverse dalla proprietà, come nel caso del credito pignoratizio o del sequestratario. |
| Interversione del Possesso | Mutamento del titolo in forza del quale si ha la disponibilità di una cosa. Non è possibile cambiare la propria qualifica da detentore a possessore o da possessore a detentore con la sola propria volontà; è necessario un atto esterno o un mutamento del titolo proveniente da un terzo. |
| Modi di Acquisto della Proprietà | Sono le modalità attraverso cui la proprietà può essere legittimamente trasferita da un soggetto a un altro o costituita in capo a un soggetto. Si distinguono in modi a titolo originario e a titolo derivativo. |
| Negozi ad Effetti Reali | Atti giuridici che producono direttamente il trasferimento o la costituzione di un diritto reale. La loro efficacia traslativa è immediata, senza la necessità di ulteriori atti. |
| Modi a Titolo Originario | Modi di acquisto della proprietà in cui il diritto si costituisce in capo a un soggetto a prescindere da un precedente titolare, come se venisse ad esistere per la prima volta. Esempi sono l'occupazione, l'invenzione e l'accessione. |
| Modi a Titolo Derivativo | Modi di acquisto della proprietà in cui il diritto si trasferisce da un soggetto (dante causa) a un altro (avente causa). La validità e l'estensione del diritto dell'avente causa dipendono da quelle del diritto del dante causa. |
| Probatio Diabolica | Principio che rende complessa la prova del diritto di proprietà nelle azioni petitorie quando l'acquisto è a titolo derivativo. Richiede di dimostrare la legittimità di tutti i trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario. |
| Accessione | Modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando una cosa, di minor valore economico, viene incorporata in un'altra di maggior valore economico, o quando una cosa mobile accede a un bene immobile. La proprietà del bene principale assorbe quella del bene accessorio. |
| Specificazione | Modo di acquisto della proprietà che si realizza quando qualcuno, lavorando una materia altrui, crea una cosa nuova. La proprietà della nuova specie spetta all'artefice se il valore della mano d'opera supera notevolmente quello della materia, altrimenti al proprietario della materia, previo indennizzo. |
| Confusione | Modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica con la mescolanza volontaria o casuale di liquidi o metalli fusi appartenenti a diversi proprietari, quando non sono separabili senza notevole deterioramento. La proprietà diventa comune pro quota. |
| Commistione | Unione di sostanze solide in polvere o in grani appartenenti a diversi proprietari, che non sono più separabili senza notevole deterioramento. La proprietà diventa comune pro quota. |
| Acquisto dei Frutti | I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa madre al momento della separazione. I frutti civili si acquistano giorno per giorno. L'usufruttuario acquista i frutti con la percezione. |
| Invenzione del Tesoro | Modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si ha quando si ritrova un tesoro, inteso come bene mobile prezioso, sepolto in un fondo da tempo così remoto che nessuno ne conserva memoria. Il tesoro appartiene solitamente al proprietario del fondo, ma con eccezioni. |
| Testamento | Atto revocabile con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Attraverso il testamento, la proprietà può essere trasferita a titolo derivativo agli eredi o legatari. |
| Consegna (Traditio) | Atto materiale di trasferimento del possesso di un bene, che in presenza di determinati requisiti (come la giusta causa e la volontà delle parti), può produrre anche il trasferimento della proprietà, specialmente per le cose *nec mancipi*. |
| Giusta Causa (del trasferimento) | La ragione economica o sociale che giustifica il passaggio di possesso o proprietà di un bene da un soggetto all'altro. Esempi includono la compravendita, la donazione, il mutuo o il pagamento di un debito. |
| Traditio Longa Manu | Forma di consegna simbolica in cui la proprietà viene trasferita indicando con la mano l'oggetto della vendita, specialmente per beni immobili o di grandi dimensioni. |
| Traditio Simbolica | Forma di consegna in cui la proprietà viene trasferita mediante la consegna di un simbolo che rappresenta la cosa, come le chiavi di un magazzino contenente merci. |
| Traditio Brevi Manu | Situazione in cui un detentore acquista la proprietà della cosa che già detiene. Il cambiamento del titolo da detenzione a possesso avviene con il consenso del proprietario. |
| Costituto Possessorio | Situazione in cui il proprietario vende una cosa ma contestualmente ne trattiene la disponibilità, trasformandosi da possessore a detentore (ad esempio, vendendo un immobile e prendendolo in locazione). |
| Servitù Prediali | Peso imposto ad un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario. Le servitù prediali gravano sempre su beni immobili e sono legate alla qualità del fondo. |
| Servitù Rustiche | Servitù prediali connesse alle esigenze agricole, come il diritto di passaggio, di attingere o derivare acqua (acquedotto), di pascolo. |
| Servitù Urbane | Servitù prediali connesse ai rapporti tra edifici e aree connesse, riguardanti aspetti come scarichi di acque, opere murarie, non sopraelevazione, luci e vedute. |
| Servitù Positive | Servitù che consentono al proprietario del fondo dominante di compiere un'attività sul fondo servente (es. pascolo, passaggio). Il proprietario del fondo servente deve sopportare. |
| Servitù Negative | Servitù che impongono al proprietario del fondo servente un obbligo di *non fare*, al fine di preservare l'utilità del fondo dominante (es. divieto di sopraelevare). |
| Usufrutto | Diritto reale di godimento che conferisce al titolare (usufruttuario) il diritto di usare una cosa altrui, inconsumabile e fruttifera, e di percepirne i frutti, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica e di restituirla alla scadenza. |
| Nudo Proprietario | Il proprietario di un bene gravato da un diritto reale minore, come l'usufrutto. Conserva la proprietà ma è privato della facoltà di godimento diretto, che spetta al titolare del diritto minore. |
| Uso | Diritto reale di godimento simile all'usufrutto, ma limitato all'uso della cosa e alla percezione dei frutti strettamente necessari per i bisogni propri e della propria famiglia. |
| Abitazione | Diritto reale di godimento che consente al titolare di abitare una casa altrui, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. |
| Superficie | Diritto reale che costituisce una deroga al principio dell'accessione, consentendo di separare la proprietà della costruzione da quella del suolo su cui essa insiste. Permette di fare e mantenere una costruzione sopra o sotto il suolo altrui. |
| Quasi Usufrutto | Forma di usufrutto che riguarda cose consumabili. L'usufruttuario acquista la proprietà delle cose consumabili, con l'obbligo di restituirne il valore o l'equivalente alla scadenza. |
| Obbligazione | Un vincolo giuridico che impone a un soggetto (debitore) di eseguire una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore), secondo il diritto dello Stato. |
| Vincolo Giuridico | La forza legale che lega il debitore al creditore, obbligando il primo all'adempimento di una prestazione. Storicamente poteva avere anche una connotazione fisica. |
| Prestazione | L'oggetto del debito, ovvero il comportamento (dare, fare, non fare) che il debitore è tenuto a eseguire a favore del creditore. |
| Adempimento | L'esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore al creditore, che comporta l'estinzione dell'obbligazione. |
| Debito | La prestazione specifica che il debitore si impegna a compiere o a cui è obbligato nei confronti del creditore. |
| Responsabilità | L'esposizione del debitore alle conseguenze legali in caso di inadempimento della prestazione dovuta. |
| Pretesa Relativa | Il diritto del creditore di ottenere una specifica prestazione da un debitore determinato, tutelato attraverso azioni personali. |
| Patrimoniale | Caratteristica della prestazione che deve essere suscettibile di valutazione economica, anche se l'interesse del creditore può essere non patrimoniale. |
| Possibile | Caratteristica della prestazione che deve essere realizzabile al momento in cui sorge l'obbligazione. L'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore estingue l'obbligazione. |
| Lecita | Caratteristica della prestazione che non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. |
| Determinata | Caratteristica della prestazione, il cui oggetto deve essere chiaramente specificato e definito al momento del sorgere dell'obbligazione. |
| Determinabile | Caratteristica della prestazione, il cui oggetto può essere individuato in futuro attraverso criteri oggettivi o la determinazione di un terzo. |
| Responsabilità Contrattuale | La responsabilità che sorge dall'inadempimento di un'obbligazione derivante da un contratto. |
| Responsabilità Extracontrattuale (o Aquiliana) | La responsabilità che deriva da un fatto illecito, ovvero un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, sanzionato dall'art. 2043 c.c. |
| Dolo | Elemento psicologico dell'inadempimento che consiste nell'intenzione del debitore di non adempiere o di provocare il danno. |
| Colpa | Elemento psicologico dell'inadempimento che consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia del debitore nel non adempiere. |
| Caso Fortuito | Evento accidentale, imprevedibile e inevitabile, che esonera il debitore da responsabilità per l'inadempimento. |
| Forza Maggiore | Forza irresistibile, spesso legata a eventi naturali o eventi eccezionali, che esonera il debitore da responsabilità per l'inadempimento. |
| Mora del Debitore | Ritardo colpevole del debitore nell'eseguire la prestazione, che comporta perpetuazione dell'obbligazione e responsabilità per i danni. |
| Mora del Creditore | Rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione dovuta, che comporta l'esenzione del debitore da responsabilità per il ritardo e altri effetti. |
| Obbligazioni Generiche | Obbligazioni il cui oggetto è determinato solo nel genere, con beni fungibili che possono essere sostituiti con altri di pari qualità. Il genere non perisce mai. |
| Obbligazioni Specifiche | Obbligazioni il cui oggetto è determinato nella sua specificità, con beni infungibili che non possono essere sostituiti. |
| Obbligazioni Alternative | Obbligazioni che prevedono due o più prestazioni dedotte in obbligazione, tra cui il debitore (o il creditore, se previsto) ha la facoltà di scegliere quale adempiere. |
| Obbligazioni Divisibili | Obbligazioni il cui adempimento può essere frazionato in parti, senza alterarne la natura e l'utilità (es. somma di denaro). |
| Obbligazioni Indivisibili | Obbligazioni che non ammettono un adempimento frazionato a causa della loro natura o della volontà delle parti. |
| Obbligazioni Parziarie | Obbligazioni in cui il debito o il credito si ripartisce tra i diversi debitori o creditori in quote distinte. |
| Obbligazioni Solidali | Obbligazioni in cui più debitori sono obbligati per l'intera prestazione (passiva) o più creditori hanno diritto all'intera prestazione (attiva); l'adempimento di uno libera gli altri. |
| Obbligazioni Civili | Obbligazioni perfette, caratterizzate sia dal debito che dalla responsabilità, per le quali è prevista un'azione legale per il loro adempimento. |
| Obbligazioni Naturali | Obbligazioni in cui esiste solo il debito (spesso morale o sociale) ma manca la responsabilità giuridica; il pagamento spontaneo non è ripetibile, salvo che sia eseguito da un incapace. |
| Fonti delle Obbligazioni | I fatti o gli atti giuridici a cui l'ordinamento riconduce la nascita delle obbligazioni (contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo). |
| Contratto | L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. |
| Contratto Reale | Contratto che si perfeziona non solo con il consenso, ma anche con la consegna della cosa oggetto del contratto (es. mutuo, comodato, deposito). |
| Contratto Consensuale | Contratto che si perfeziona con il solo consenso delle parti, senza la necessità della consegna della cosa (es. compravendita, locazione). |
| Contratto Verbale | Contratto che si perfeziona mediante la pronuncia di parole specifiche. |
| Contratto Letterale | Contratto che richiede una forma scritta, spesso con registrazione in documenti o registri contabili. |
| Contratto Tipico | Contratto espressamente previsto e disciplinato dalla legge, con una causa e una forma tipiche. |
| Contratto Atipico | Contratto non espressamente previsto dalla legge, ma valido purché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. |
| Contratto Unilaterale | Contratto dal quale sorgono obblighi a carico di una sola parte (es. mutuo). |
| Contratto Bilaterale (o a Prestazioni Corrispettive/Sinallagmatico) | Contratto dal quale sorgono obblighi reciproci a carico di entrambe le parti (es. compravendita). |
| Contratto Bilaterale Imperfetto | Contratto che di norma genera obblighi solo per una parte, ma in determinate circostanze possono sorgere obblighi anche a carico dell'altra parte (es. comodato). |
| Contratto Plurilaterale | Contratto dal quale sorgono obblighi in capo a più di due parti (es. società). |
| Mutuo | Contratto reale con cui una parte consegna all'altra una quantità di denaro o cose fungibili, che l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. È un prestito di consumo. |
| Comodato | Contratto reale con cui una parte consegna all'altra una cosa inconsumabile, affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l'obbligo di restituirla. È un prestito d'uso, essenzialmente gratuito. |
| Deposito | Contratto reale con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. La causa è la custodia. |
| Deposito Irregolare | Deposito di cose fungibili, specialmente denaro, in cui il depositario ne acquista la proprietà e ha l'obbligo di restituire una somma equivalente (es. deposito bancario). |
| Compravendita | Contratto consensuale che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Opera il principio consensualistico. |
| Principio Consensualistico | Principio per cui nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti, il trasferimento avviene per effetto del solo consenso delle parti. |
| Caparra | Somma di denaro versata da una parte al momento della conclusione del contratto, a conferma dello stesso e che verrà imputata al prezzo o restituita in caso di inadempimento. |
| Locazione | Contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. |
| Mandato | Contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Di regola è a titolo gratuito. |
| Gestione di Affari Altrui | Attività intrapresa da un soggetto (gestore) senza un incarico formale, per gestire spontaneamente affari di un altro soggetto (interessato) assente o impedito, con l'obbligo di continuare e condurre a termine l'affare. |
| Società | Contratto con cui due o più soggetti conferiscono beni o energie per la realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune, ripartendo utili e perdite. |
| Tipicità Forte | Sistema giuridico in cui sono ammessi solo i contratti espressamente previsti e disciplinati dalla legge, con causa e forma tipiche. |
| Tipicità Debole | Sistema giuridico che ammette la stipulazione di contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. |
| Permuta | Scambio di cosa con cosa. Originariamente atipico, oggi è un contratto tipico consensuale. |
| Transazione | Accordo con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o prevengono una lite. |
| Contratto Estimatorio | Contratto con cui una parte consegna all'altra cose mobili e questa si obbliga a pagarne il prezzo, a meno che non le restituisca nel termine stabilito. |
| Pagamento d'Indebito | Esecuzione di una prestazione non dovuta, che dà diritto alla ripetizione (richiesta di restituzione) di quanto pagato, salvo eccezioni. |
| Indebito Oggettivo | Situazione in cui si effettua un pagamento non dovuto in assoluto. |
| Indebito Soggettivo | Situazione in cui si paga un debito altrui credendosi erroneamente debitori, o si paga al creditore sbagliato per errore scusabile. |
| Danno Ingiusto | Lesione di un interesse altrui giuridicamente protetto, causata senza giustificazione. |
| Danno Emergente | La perdita patrimoniale effettiva subita dal danneggiato a causa dell'illecito. |
| Lucro Cessante | Il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se l'illecito non si fosse verificato. |
| Novazione | Modi di estinzione delle obbligazioni che consiste nella sostituzione di un'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, con intenti diversi o modificando elementi soggettivi o oggettivi. |
| Remissione del Debito | Dichiarazione del creditore di voler rinunciare al proprio credito, estinguendo così l'obbligazione. |
| Compensazione | Modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando due soggetti sono reciprocamente debitori e creditori; i debiti e i crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. |
| Impossibilità Oggettiva Sopravvenuta | Situazione in cui la prestazione dedotta in obbligazione diventa impossibile da eseguire per cause non imputabili al debitore, estinguendo l'obbligazione. |