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Comença ara de franc La società cooperativa.pdf
Summary
# Definizione e caratteristiche della società cooperativa
La società cooperativa è un'entità giuridica caratterizzata da un capitale variabile e da uno scopo mutualistico, volto a fornire ai propri soci beni, servizi o opportunità lavorative a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato [2](#page=2).
### 1.1 Natura giuridica e scopo mutualistico
La definizione di società cooperativa è strettamente legata al suo scopo mutualistico, che la distingue dalle altre forme societarie il cui fine primario è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Il vantaggio patrimoniale diretto per i soci può manifestarsi attraverso una riduzione delle spese o un aumento della remunerazione del lavoro prestato [2](#page=2).
### 1.2 Limiti di partecipazione dei soci
Il valore nominale di ciascuna quota o azione è compreso tra un minimo di 25 euros e un massimo di 500 euros. Nessun socio può detenere una partecipazione il cui valore ecceda i 100.000 euros. Questo limite non si applica nei casi di conferimento di beni in natura o crediti, per soci diversi dalle persone fisiche, ai sottoscrittori di strumenti finanziari e nei casi specifici previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2546-sexies del codice civile. Le azioni delle società cooperative seguono le disposizioni relative alle azioni delle S.p.a. [2](#page=2).
### 1.3 Circolazione delle quote e delle azioni
L'atto costitutivo può imporre limiti alla circolazione delle partecipazioni. È possibile vietare la cessione di quote o azioni, ma in tal caso il socio che sia in essa da almeno due anni ha diritto di recesso previo un preavviso di novanta giorni. In assenza di divieti statutari, il trasferimento delle partecipazioni richiede l'autorizzazione degli amministratori; il diniego può essere impugnato dinanzi al tribunale [2](#page=2).
L'atto costitutivo può altresì consentire agli amministratori di acquistare o rimborsare quote o azioni, a condizione che [2](#page=2):
* Il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo sia superiore a un quarto [2](#page=2).
* L'acquisto o il rimborso avvenga entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [2](#page=2).
> **Tip:** La disciplina della circolazione delle partecipazioni mira a preservare la natura mutualistica e il controllo interno della società cooperativa.
### 1.4 Il principio della "porta aperta"
Il rapporto tra la società e i soci è regolato dal principio della "porta aperta" (art. 2528 c.c.). L'ammissione di un nuovo socio è soggetta a una procedura specifica e al soddisfacimento dei requisiti previsti dall'atto costitutivo, i quali devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. È ammessa la possibilità di ammettere soci in una categoria speciale, purché non superino un terzo del totale dei soci cooperatori e godano dei diritti spettanti ai soci cooperatori entro un periodo massimo di cinque anni [2](#page=2) [3](#page=3).
### 1.5 Scioglimento del rapporto sociale e responsabilità del socio uscente
Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione o morte del socio. Il socio che cessa di far parte della società rimane responsabile per i conferimenti non versati per un anno dalla data del recesso o dell'esclusione. In caso di insolvenza della società entro un anno dallo scioglimento del rapporto, il socio uscente risponde nei limiti di quanto percepito per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni [3](#page=3).
### 1.6 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea, indipendentemente dall'ammontare della propria quota o dal numero di azioni possedute. L'atto costitutivo può attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o al numero dei membri [3](#page=3).
### 1.7 Modelli di società cooperative: mutualità prevalente e diverse
Il diritto societario distingue due modelli di società cooperative: quelle a mutualità prevalente e quelle diverse [3](#page=3).
#### 1.7.1 Requisiti per la mutualità prevalente
Affinché una cooperativa sia considerata a mutualità prevalente, deve soddisfare tre requisiti fondamentali:
1. Operare prevalentemente con i soci [3](#page=3).
2. Rispettare i vincoli istituzionali delle cooperative [3](#page=3).
3. Essere iscritta nell'apposito albo presso cui viene depositato annualmente il bilancio [3](#page=3).
#### 1.7.2 Criteri per la definizione della prevalenza (art. 2513 c.c.)
La prevalenza si definisce sulla base dei seguenti criteri [3](#page=3):
* I ricavi derivanti da vendite e prestazioni verso i soci devono superare il 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) [3](#page=3).
* Il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo totale del lavoro (voce B9 del bilancio) [3](#page=3).
* Il costo dei beni e servizi conferiti dai soci deve eccedere il 50% del costo totale delle merci e materie prime (voce B6 del conto economico) o dei servizi acquistati (voce B7 del conto economico) [3](#page=3).
#### 1.7.3 Vincoli per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.)
Le cooperative a mutualità prevalente sono soggette a specifici vincoli [3](#page=3):
* Divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% [3](#page=3).
* Divieto di remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore al 2% del limite massimo dei dividendi [3](#page=3).
* Divieto di distribuire riserve ai soci [3](#page=3).
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# Modelli di società cooperative: mutualità prevalente e diversa
Il diritto societario distingue due modelli di società cooperative: quelle a mutualità prevalente e quelle definite "diverse".
### 2.1 La cooperativa a mutualità prevalente
Una cooperativa è considerata a mutualità prevalente se rispetta tre requisiti fondamentali: opera prevalentemente con i soci, osserva i vincoli istituzionali delle cooperative ed è iscritta nell'apposito albo dove deposita annualmente il bilancio [3](#page=3).
#### 2.1.1 Criteri di prevalenza
L'articolo 2513 del codice civile fissa i criteri per determinare la prevalenza mutualistica [3](#page=3):
* **Ricavi dalle vendite e prestazioni verso i soci:** devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, corrispondenti alla voce A1 del conto economico (secondo l'art. 2425) [3](#page=3).
* **Costo del lavoro dei soci:** deve superare il 50% del costo totale del lavoro, riportato nella voce B9 del bilancio (secondo l'art. 2425) [3](#page=3).
* **Costo dei beni e servizi conferiti dai soci:** deve essere superiore al 50% del costo totale delle merci e materie prime (voce B6 del conto economico) o dei servizi acquistati (voce B7 del conto economico) (secondo l'art. 2425) [3](#page=3).
#### 2.1.2 Vincoli istituzionali
Le cooperative a mutualità prevalente devono rispettare specifici vincoli previsti dall'articolo 2514 del codice civile [3](#page=3):
* **Divieto di distribuzione di dividendi:** i dividendi distribuiti non possono superare l'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% [3](#page=3).
* **Remunerazione degli strumenti finanziari:** la remunerazione di tali strumenti non può eccedere il 2% del limite massimo stabilito per i dividendi [3](#page=3).
* **Divieto di distribuzione delle riserve:** le riserve non possono essere distribuite ai soci [3](#page=3).
* **Obbligo di devoluzione del patrimonio netto:** in caso di scioglimento, il patrimonio netto (al netto del capitale sociale e dei dividendi maturati) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione [3](#page=3) [4](#page=4).
#### 2.1.3 Perdita del requisito di mutualità prevalente
La cooperativa può perdere il requisito della mutualità prevalente in due circostanze, come previsto dall'articolo 2545-octies [4](#page=4):
* Mancato rispetto dei parametri di prevalenza per due esercizi consecutivi [4](#page=4).
* Modifica delle disposizioni statutarie obbligatorie relative alla distribuzione degli utili e delle riserve, alla remunerazione degli strumenti finanziari, o all'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento [4](#page=4).
La perdita del requisito di mutualità prevalente comporta anche la revoca dei benefici fiscali precedentemente concessi [4](#page=4).
> **Tip:** La nozione di "mutualità" nel contesto cooperativo si definisce come la finalità di fornire beni, servizi o opportunità di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato [4](#page=4).
#### 2.1.4 Esercizio di più attività
Qualora una cooperativa svolga più attività e realizzi diversi tipi di scambi mutualistici (ad esempio, una cooperativa di acquisto e di vendita), la condizione di prevalenza viene calcolata tramite una media ponderata delle percentuali relative ai vari settori di attività. In pratica, la media si ottiene dividendo la somma delle operazioni effettuate con i soci per il totale complessivo delle operazioni svolte [4](#page=4).
### 2.2 La cooperativa non a mutualità prevalente
Le cooperative non a mutualità prevalente presentano caratteristiche distinte [4](#page=4):
* **Conservazione dello scopo mutualistico:** mantengono una finalità mutualistica [4](#page=4).
* **Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento:** il patrimonio sociale non viene devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione [4](#page=4).
* **Diritto di voto:** ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea, indipendentemente dall'ammontare della propria quota [4](#page=4).
* **Trasformazione:** è possibile la trasformazione in società di capitali [4](#page=4).
* **Registro delle imprese:** sono iscritte in un'apposita sezione del Registro delle imprese [4](#page=4).
* **Agevolazioni fiscali:** non beneficiano di agevolazioni fiscali [4](#page=4).
> **Tip:** Il diritto di voto nelle società cooperative è generalmente limitato a un voto per socio, indipendentemente dal capitale conferito, a meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente per i soci persone giuridiche, attribuendo un massimo di cinque voti [3](#page=3).
### 2.3 Aspetti comuni del rapporto sociale
Indipendentemente dal modello di mutualità, il rapporto sociale in una cooperativa si scioglie per recesso, esclusione o morte del socio [3](#page=3).
#### 2.3.1 Responsabilità del socio uscente
Il socio che cessa di far parte della società risponde per i conferimenti non versati per un anno dal giorno del recesso o dell'esclusione. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si verifica un'insolvenza della società, il socio uscente è responsabile nei limiti di quanto ha ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni [3](#page=3).
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# Costituzione e amministrazione delle società cooperative
Questo argomento illustra le procedure e i requisiti per la costituzione di una società cooperativa, inclusi i contenuti dell'atto costitutivo e i diversi modelli di amministrazione.
### 3.1 Costituzione della società cooperativa
La società cooperativa deve essere costituita tramite un atto pubblico. Tale atto deve includere, oltre all'oggetto sociale e ai requisiti e interessi dei soci per verificarne la compatibilità con i requisiti mutualistici, anche il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, con l'individuazione di coloro che detengono la rappresentanza sociale. Sono inoltre richieste indicazioni sulle regole per la distribuzione degli utili e sui criteri per la ripartizione dei ristorni [5](#page=5).
#### 3.1.1 Atto costitutivo e regolamenti
I rapporti tra società e soci possono essere formalizzati da regolamenti interni. La redazione di tali regolamenti non è obbligatoria. Qualora vengano adottati, la loro predisposizione spetta agli amministratori e devono essere approvati dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. L'atto costitutivo non prevede l'indicazione della durata della società cooperativa, pertanto la costituzione si intende a tempo indeterminato [5](#page=5) [6](#page=6).
> **Tip:** La disposizione dell'art. 2521 del codice civile mira a rendere la cooperativa un soggetto giuridico più trasparente, impedendo la partecipazione di soci privi di interessi legati all'oggetto sociale [5](#page=5).
Le società cooperative già iscritte all'1 gennaio 2004 avevano l'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004 [5](#page=5).
#### 3.1.2 Requisiti minimi dei soci
Per la costituzione di una società cooperativa è richiesta la presenza di almeno nove soci. Tuttavia, è prevista la figura della piccola cooperativa, che può essere costituita da almeno tre soci persone fisiche, ma in tal caso deve adottare le norme previste per le società a responsabilità limitata (Srl) [5](#page=5).
#### 3.1.3 Capitale sociale e partecipazioni
La cooperativa è una società a capitale variabile, poiché non è previsto un ammontare prestabilito. L'ammissione di nuovi soci non comporta modifiche all'atto costitutivo. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro, mentre quello di un'azione non può superare i 500 euro. Il valore complessivo della partecipazione per ciascun socio è fissato a 100 mila euro. Non esistono limiti per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i conferimenti in natura o in crediti e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi [5](#page=5).
#### 3.1.4 Procedimento di deposito
L'atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione per l'acquisizione della personalità giuridica [6](#page=6).
#### 3.1.5 Registrazioni contabili della costituzione
Le scritture contabili relative alla costituzione di una società cooperativa includono:
* Soci c/sottoscrizione a Capitale Sociale [6](#page=6).
* Successivamente, al momento del versamento: Cassa (o beni conferiti) a Soci c/sottoscrizione [6](#page=6).
### 3.2 Modelli di amministrazione
Le società cooperative che adottano la disciplina delle società per azioni (S.p.a.) possono scegliere tra tre modelli di amministrazione: ordinario, dualistico e monastico [5](#page=5).
#### 3.2.1 Modello ordinario
Questo modello prevede la presenza di un consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico e di un collegio sindacale. Il controllo contabile è inizialmente attribuito a un revisore. Il collegio sindacale può esercitare tale controllo solo per le società cooperative che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e non sono obbligate alla redazione della relazione sul bilancio consolidato, secondo l'art. 2409-bis. Nel caso di ricorso al mercato del capitale di rischio, è obbligatorio rivolgersi a una società di revisione per il controllo contabile [5](#page=5).
#### 3.2.2 Modello dualistico
Il modello dualistico si compone di un consiglio di gestione e di un comitato di sorveglianza. Il consiglio di gestione, composto da almeno due membri, è nominato dal comitato di sorveglianza e si occupa dell'amministrazione della società cooperativa. Il comitato di sorveglianza, composto da almeno tre membri, di cui uno revisore contabile, è nominato dall'assemblea e ha il compito di vigilare sull'attività del consiglio di gestione. In questo modello è previsto il controllo contabile di un revisore; se la società cooperativa accede al mercato di rischio, è obbligatorio il ricorso a una società di revisione [5](#page=5) [6](#page=6).
#### 3.2.3 Modello monastico
Il modello monastico prevede un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo sulla gestione. Quest'ultimo è composto da amministratori non esecutivi nominati dal consiglio di amministrazione, e almeno uno di essi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Questo modello impone sempre il controllo contabile da parte di un revisore o di una società di revisione qualora la cooperativa ricorra al mercato del capitale di rischio [6](#page=6).
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# Gestione contabile: capitale, utili e riserve
La gestione contabile di capitale, utili e riserve nelle società cooperative presenta peculiarità rispetto alle società di capitali, principalmente dovute allo scopo mutualistico e ai vincoli legislativi specifici.
### 4.1 Operazioni sul capitale
Nelle società cooperative, il capitale è per sua natura variabile e le modifiche non richiedono modifiche all'atto costitutivo [7](#page=7).
#### 4.1.1 Aumento reale di capitale
Un aumento reale di capitale si evidenzia contabilmente attraverso diverse operazioni:
* **Aumento a pagamento da parte dei soci esistenti:**
* Registrazione iniziale: `Soci c/sottoscrizione` a `Capitale Sociale` [7](#page=7).
* Registrazione dell'incasso: `Banca c/c` a `Soci c/sottoscrizione` [7](#page=7).
* **Ingresso di nuovi soci:**
* Registrazione iniziale: `Soci c/sottoscrizione` a `Diversi` [7](#page=7).
* Contestuale accredito a: `Capitale Sociale`, `F.do Sovrapprezzo azioni`, `Riserva tassa ammissione soci` [7](#page=7).
* **Apporti di soci (conferimenti in natura):**
* Registrazione: `Immobilizzazione` a `Soci c/sottoscrizione` [7](#page=7).
* > **Nota:** L'art. 2343 del Codice Civile disciplina i conferimenti in natura per prevenire sopravvalutazioni [7](#page=7).
#### 4.1.2 Aumenti virtuali e riduzioni di capitale
Per gli aumenti virtuali e le riduzioni del capitale sociale, si applicano le stesse registrazioni contabili previste per le società di capitali [7](#page=7).
### 4.2 Disciplina dell’utile e delle riserve
La destinazione dell'utile d'esercizio nelle società cooperative differisce da quella delle società di capitali a causa della natura mutualistica dell'attività.
#### 4.2.1 Destinazione legale degli utili
L'art. 2545-quarter del Codice Civile impone vincoli specifici sulla destinazione degli utili netti annuali [8](#page=8):
* **Riserva legale:** Almeno il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato alla riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare corrente [8](#page=8).
* **Fondi mutualistici:** Una quota degli utili deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative. Nello specifico, una quota del 3% è destinata al Fondo Promozione e Sviluppo Cooperazione, in base alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 [8](#page=8).
* **Soci e riserva straordinaria:** La quota residuale dell'utile, dopo gli accantonamenti obbligatori, può essere distribuita ai soci secondo le modalità previste dallo statuto o accantonata a riserva straordinaria indivisibile, su delibera dell'assemblea [8](#page=8).
* **Divieto di distribuzione dividendi:** Non è possibile distribuire dividendi ai soci se il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo della società è superiore a un quarto [8](#page=8).
#### 4.2.2 Società cooperative a mutualità prevalente
Per le società cooperative a mutualità prevalente, lo statuto deve prevedere ulteriori restrizioni [8](#page=8):
* Divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato [8](#page=8).
* Divieto di distribuzione delle riserve ai soci [8](#page=8).
Tali restrizioni non si applicano alle società cooperative che non hanno mutualità prevalente [8](#page=8).
#### 4.2.3 Rilevazioni contabili della destinazione dell'utile
La destinazione dell'utile d'esercizio viene registrata contabilmente come segue:
`Utile d’esercizio` a `Diversi` [8](#page=8).
`a Riserva legale` [8](#page=8).
`a F.do sviluppo cooperazione` [8](#page=8).
`a Soci c/dividendi` [8](#page=8).
`a F.do Mutualità` [8](#page=8).
* > **Tip:** Dopo aver destinato il 30% alla riserva legale e il 3% al Fondo Promozione e Sviluppo Cooperazione, la parte restante dell'utile viene distribuita ai soci o accantonata per fini mutualistici, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge [8](#page=8).
#### 4.2.4 Destinazione di utili a specifico affare
In base alla disposizione dell'art. 2447-bis, è possibile destinare una parte degli utili netti non distribuiti "ad uno specifico affare". La rilevazione contabile in questo caso è [8](#page=8):
`Utile d’esercizio` a `Diversi` [9](#page=9).
`a Riserva legale` [9](#page=9).
`a F.do sviluppo cooperazione` [9](#page=9).
`a Soci c/dividendi` [9](#page=9).
`a F.do Mutualità` [9](#page=9).
`a Patrimonio netto con specifica destinazione` [9](#page=9).
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# I ristorni nelle società cooperative
I ristorni rappresentano la restituzione ai soci di parte del prezzo pagato o un maggior compenso per i conferimenti effettuati, non costituendo utili ma rettifiche dei ricavi [10](#page=10).
### 5.1 Natura e finalità dei ristorni
I ristorni sono somme distribuite ai soci che consistono nella restituzione di una quota del prezzo corrisposto per l'acquisto di beni e servizi dalla cooperativa, oppure in un maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Essi non sono da considerarsi utili per i soci, ma si riferiscono direttamente alle transazioni avvenute tra la società e i soci stessi. La distribuzione dei ristorni è subordinata al verificarsi di un avanzo di gestione nell'esercizio sociale [10](#page=10).
> **Tip:** È fondamentale distinguere i ristorni dagli utili. I primi sono una componente legata all'attività mutualistica e rettificano i costi o ricavi, mentre gli utili derivano dall'attività generale della società e rappresentano un accantonamento o distribuzione del profitto.
### 5.2 Regole per la ripartizione
Le regole per la ripartizione dei ristorni devono essere stabilite nell'atto costitutivo della società cooperativa. L'articolo 2521, comma 2, numero 8, del codice civile, prevede espressamente che l'atto costitutivo debba indicare le norme per la ripartizione degli utili e dei ristorni. Inoltre, l'articolo 2545 sexies del codice civile specifica che l'atto costitutivo debba determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, i quali devono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi [10](#page=10).
L'ultimo comma dell'articolo 2521 c.c. consente, inoltre, che i rapporti tra società e soci siano disciplinati da regolamenti che definiscano i criteri e le regole relative allo svolgimento dell'attività mutualistica [10](#page=10).
La ripartizione può avvenire attraverso diverse modalità:
* In denaro [10](#page=10).
* Mediante aumento proporzionale delle quote dei soci [10](#page=10).
* Con l'emissione di nuove azioni [10](#page=10).
* Attraverso l'emissione di strumenti finanziari [10](#page=10).
L'articolo 2545 sexies c.c. richiede anche che nel bilancio vengano separatamente indicati i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questo impone alla contabilità sociale di mantenere registrazioni analitiche distinte tra attività con i soci e attività con soggetti estranei alla cooperativa [10](#page=10).
> **Tip:** Un atto costitutivo ben redatto e un regolamento dettagliato sono essenziali per garantire una corretta e trasparente distribuzione dei ristorni, evitando controversie tra soci e cooperativa.
### 5.3 Rilevazione contabile
Contabilmente, i ristorni vengono trattati come rettifiche di ricavi. Questo significa che, una volta calcolato l'avanzo di gestione e decisa la distribuzione dei ristorni, l'importo dei ristorni viene stornato dai ricavi totali [10](#page=10).
**Esempio di rilevazione:**
Supponiamo che una cooperativa registri i seguenti dati economici al 31/12 [10](#page=10):
| Descrizione | Importo (euro) |
| :------------------- | :------------- |
| Ricavi da cessioni | 10.000.000 |
| Costi: | |
| Acquisti da soci | 6.000.000 |
| Acquisti da terzi | 2.300.000 |
| Altre spese | 1.500.000 |
| **Totale costi** | **9.800.000** |
| **Utile esercizio** | **200.000** |
Se si decide di distribuire ristorni ai soci per 150.000 euro, la scrittura contabile sarà [10](#page=10):
`Ristorni ai soci` a `Debiti v/soci c/ristorni` per 150.000 euro.
L'impatto sul conto economico sarà il seguente [11](#page=11):
| Descrizione | Importo (euro) |
| :---------------------- | :------------- |
| Ricavi da cessioni | 10.000.000 |
| - Ristorni ai soci | 150.000 |
| **Totale ricavi** | **9.850.000** |
| Costi: | |
| Acquisti da soci | 6.000.000 |
| Acquisti da terzi | 2.300.000 |
| Altre spese | 1.500.000 |
| **Totale costi** | **9.800.000** |
| **Utile esercizio** | **50.000** |
Come si evince, la distribuzione dei ristorni riduce i ricavi totali e, di conseguenza, l'utile d'esercizio [11](#page=11).
Nel caso in cui l'erogazione dei ristorni avvenga tramite integrazione dei compensi o un aumento gratuito del capitale sociale, la scrittura contabile differirà. Ad esempio, una possibile scrittura di ripartizione dell'utile che include ristorni potrebbe essere [11](#page=11):
`Utile d’esercizio` a `Diversi` (tra cui `Riserva legale`, `Fondo sviluppo cooperazione`, `Soci c/utili`, `Fondo mutualità`, `Debiti diversi`, `Capitale Sociale`) [11](#page=11).
> **Esempio:** Se un socio acquista beni dalla cooperativa per 1.000 euro e la cooperativa decide di distribuire ristorni pari al 5% degli acquisti mutualistici, il socio riceverà un ritorno di 50 euro. Questa somma, dal punto di vista della cooperativa, rappresenta una riduzione del ricavo generato dalla vendita dei beni al socio.
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## Errori comuni da evitare
- Rivedete tutti gli argomenti accuratamente prima degli esami
- Prestate attenzione alle formule e definizioni chiave
- Praticate con gli esempi forniti in ogni sezione
- Non memorizzate senza comprendere i concetti sottostanti
Glossary
| Termine | Definizione |
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| Società cooperativa | Società a capitale variabile il cui scopo mutualistico consiste nel fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato, distinguendosi dalle imprese sociali il cui scopo è il conseguimento di utili patrimoniali. |
| Scopo mutualistico | L'obiettivo primario di una società cooperativa, volto a fornire un vantaggio patrimoniale diretto ai soci, come una riduzione dei costi o un aumento della remunerazione del loro lavoro, anziché la massimizzazione del profitto. |
| Capitale variabile | Caratteristica della società cooperativa in cui l'ammontare del capitale sociale non è predeterminato e l'ammissione di nuovi soci non richiede modifiche dell'atto costitutivo. |
| Porta aperta | Principio che regola il rapporto tra la società cooperativa e i soci, secondo cui l'ammissione di un nuovo socio è subordinata al rispetto di una procedura e al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dall'atto costitutivo, in coerenza con lo scopo mutualistico. |
| Società a mutualità prevalente | Cooperativa che rispetta requisiti specifici, tra cui operare prevalentemente con i soci, rispettare vincoli istituzionali e essere iscritta in apposito albo, presentando criteri di prevalenza basati sui ricavi, sui costi del lavoro dei soci o sui beni/servizi conferiti dai soci. |
| Società diversa da quella a mutualità prevalente | Cooperativa che conserva lo scopo mutualistico ma non presenta le stesse rigide restrizioni sulle distribuzioni di utili e riserve, con possibilità di trasformazione in società di capitali e assenza di agevolazioni fiscali. |
| Atto costitutivo | Documento fondamentale che regola la costituzione e il funzionamento di una società cooperativa, contenente, oltre agli elementi ordinari, indicazioni specifiche sui requisiti mutualistici, sul sistema di amministrazione e sulle regole di distribuzione degli utili e dei ristorni. |
| Modello ordinario di amministrazione | Sistema di amministrazione che prevede la presenza di un consiglio di amministrazione o amministratore unico e un collegio sindacale, con il controllo contabile attribuito a un revisore o, in determinati casi, al collegio sindacale stesso. |
| Modello dualistico di amministrazione | Sistema che si compone di un consiglio di gestione, responsabile dell'amministrazione, e un comitato di sorveglianza, nominato dall'assemblea, che vigila sull'attività del consiglio. Il controllo contabile è affidato a un revisore. |
| Modello monastico di amministrazione | Sistema che prevede un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo sulla gestione, composto da amministratori non esecutivi. Il controllo contabile è sempre garantito da un revisore o società di revisione. |
| Utile d'esercizio | Il risultato economico positivo di un esercizio sociale che, nelle cooperative, deve essere destinato in parte alla riserva legale, ai fondi mutualistici e, eventualmente, distribuito ai soci o accantonato a riserva straordinaria. |
| Riserva legale | Una quota obbligatoria degli utili netti annuali che deve essere destinata a questa riserva, indipendentemente dall'importo già raggiunto. |
| Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione | Enti a cui una parte degli utili delle cooperative deve essere devoluta, al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo del movimento cooperativo. |
| Ristorni | Somme che vengono ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per beni e servizi acquistati, o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Costituiscono rettifiche di ricavi e non utili distribuiti. |
| Avanzo di gestione | Il surplus economico generato dall'attività di una cooperativa, che rende possibile la distribuzione dei ristorni ai soci. |
| Conferimenti in natura | Apporti di beni diversi dal denaro effettuati dai soci, la cui valutazione deve evitare sopravvalutazioni. |
| Strumenti finanziari partecipativi | Titoli emessi dalle società cooperative che possono conferire specifici diritti patrimoniali o amministrativi, esclusi, tuttavia, i diritti di voto in assemblea. |